Cassazione Civile, Ordinanza n. 35809/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'ICI 2011 emessa in conseguenza di un avviso di accertamento del Comune. Ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai debiti tributari collegati a beni facenti parte di un fondo comune di investimento, sostenendo che tali beni erano stati poi oggetto di liquidazione e conferiti a una società per azioni, sicché essa non avrebbe più avuto la gestione dei cespiti. Nel corso del giudizio di cassazione ha poi depositato memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rappresentando di aver presentato istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi 186 e seguenti, l. n. 197/2022 e di aver versato la prima rata, nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento presupposto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la definizione agevolata del giudizio relativo all'avviso di accertamento presupposto, con pagamento della prima rata, incidesse sulla cartella conseguente, facendone venir meno la ragione giustificativa. Ha escluso però la cessazione della materia del contendere, perché mancava un comportamento processuale conforme di entrambe le parti sulla sopravvenienza e non risultava ancora dichiarata l'estinzione del giudizio sull'atto presupposto. Spese compensate integralmente per la particolarità della vicenda e per la pendenza della definizione agevolata sul presupposto. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il contributo unificato aggiuntivo non si applica all'inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e seguenti, l. n. 197/2022
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata e il pagamento della prima rata nel giudizio relativo all'avviso di accertamento presupposto fanno venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione della cartella conseguente.
art. 4, comma 2, Regolamento del Comune di Potenza Picena
Richiamato dalla ricorrente come base regolamentare della definizione agevolata della lite sul presupposto.
art. 1, comma 196, l. n. 197/2022
gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge
La definizione agevolata perfezionata prevale anche sulle pronunce relative alla cartella dipendente dall'avviso di accertamento oggetto di definizione.
art. 1, comma 195, l. n. 197/2022
per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata
La norma richiede una domanda distinta per ciascuna controversia, ma non esclude il collegamento funzionale tra atto presupposto e atto conseguente e le ricadute dell'esito del primo sul secondo.
effetto espansivo esterno
L'esito favorevole del giudizio sull'atto impositivo presupposto si ripercuote sull'iscrizione a ruolo e sulla cartella dipendente, anche se su questi atti sia intervenuto un giudicato sfavorevole travolto dall'effetto espansivo esterno.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Il meccanismo sanzionatorio opera per l'inammissibilità originaria dell'impugnazione, ma non per quella sopravvenuta dovuta a difetto di interesse.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la definizione agevolata della lite avente ad oggetto l'atto impositivo presupposto, una volta perfezionata con il pagamento dovuto, fa venir meno l'interesse a coltivare il giudizio sulla cartella di pagamento dipendente da tale atto.
- Il collegamento funzionale tra avviso di accertamento e cartella esattoriale comporta che l'esito del giudizio sul primo si rifletta sul secondo, poiché la cartella perde la propria ragione d'essere quando viene meno la pretesa tributaria sottostante.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere richiede una convergenza delle parti sulla sopravvenienza che incide sul rapporto sostanziale; in mancanza di conclusioni conformi, il giudice può pronunciare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti non si applica quando l'inammissibilità del ricorso dipenda da una causa sopravvenuta e non da una originaria pretestuosità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35792/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35794/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35796/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35798/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35800/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35801/2023 del 22/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →