Cassazione Penale, Ordinanza n. 12933/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra più sentenze di condanna. La richiesta riguardava reati omogenei consistiti in violazioni dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, commesse in anni diversi (2005, 2012 e 2015). Nel ricorso si sosteneva, in sostanza, che il giudice avesse errato nella valutazione degli elementi rilevanti per la continuazione e si proponeva una lettura alternativa del compendio probatorio, lamentando vizi motivazionali. La Corte ha però ritenuto che le doglianze fossero, in parte, meri rilievi in fatto e, in parte, critiche generiche e manifestamente infondate, perché dirette a sovrapporre una diversa valutazione a quella logica e non illogica del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva valorizzato la rilevante distanza temporale tra i reati e l'assenza di elementi idonei a dimostrare una programmazione unitaria sin dall'inizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede che i reati siano stati ideati e programmati, almeno nelle linee generali, sin dall'origine; la mera omogeneità dei fatti e la loro commissione a distanza di tempo non bastano.
art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998
Le violazioni di questa disposizione, sebbene omogenee, sono state considerate dal giudice dell'esecuzione in relazione alla verifica dell'eventuale continuazione.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale base per la valutazione dei profili di colpa del ricorrente ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di continuazione, la distanza temporale significativa tra i reati costituisce un indice probatorio contrario alla unicità del disegno criminoso, e il suo peso aumenta quanto più i fatti sono lontani nel tempo.
- Per riconoscere la continuazione non è sufficiente l'omogeneità dei reati: occorre che risulti una programmazione iniziale, almeno nelle linee essenziali, comprensiva anche delle condotte successive.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una lettura alternativa del materiale già esaminato dal giudice di merito, senza indicare specifici elementi trascurati o un vero vizio logico della motivazione, è inammissibile.
- La censura meramente generica o astratta non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, specie quando si confronti con una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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