Cassazione Civile, Ordinanza n. 19398/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente, ritenendo non retroattiva la presunzione legale di evasione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 per investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., l'Ufficio ha sostenuto che, pur dovendosi riconoscere la natura sostanziale e non retroattiva della presunzione legale, resta comunque ferma la possibilità di fondare l'accertamento su presunzioni semplici e, soprattutto, che le norme dei commi 2-bis e 2-ter, che prevedono il raddoppio dei termini di accertamento e di contestazione/sanzione, hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore. Con il secondo motivo, assorbito, era dedotta la violazione dell'art. 30, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12 d.l. n. 78/2009 hanno natura procedimentale e quindi si applicano, secondo il principio tempus regit actum, anche ai periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore, quando siano in discussione redditi sottratti a tassazione mediante trasferimento in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che, nel giudizio rescissorio, il giudice di merito dovrà comunque verificare se gli elementi presuntivi contenuti nell'avviso di accertamento siano idonei a sostenerne la fondatezza, per gravità, precisione e concordanza.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009
La presunzione di evasione per investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ha natura sostanziale e non retroattiva.
art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78/2009
Le disposizioni sul raddoppio dei termini di accertamento e di contestazione delle sanzioni hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore.
Richiamato per la possibilità di prova presuntiva ordinaria a sostegno dell'accertamento.
Richiamato per la possibilità di prova presuntiva ordinaria a sostegno dell'accertamento.
Norma processuale invocata per censurare la violazione di legge.
Norma richiamata nel motivo assorbito relativo alla motivazione apparente.
Massime di principio
- Le disposizioni che incidono sui termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni hanno natura procedimentale e, salvo diversa previsione, si applicano immediatamente agli atti compiuti dopo la loro entrata in vigore, anche se riferiti a periodi d'imposta anteriori.
- La presunzione legale di evasione relativa a investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente.
- Anche quando la presunzione legale non sia applicabile ratione temporis, l'Ufficio può sostenere l'accertamento mediante presunzioni semplici, purché gli elementi indiziari abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve sempre verificare in concreto la tenuta probatoria degli elementi presuntivi posti a base dell'avviso di accertamento.
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