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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17125/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta dalla società nei confronti del proprio ex amministratore per somme complessive pari a euro 189.000,00, corrisposte in relazione a fatture emesse dalla sua ditta individuale nei confronti della società. La corte d'appello ha ritenuto che tali fatture mascherassero un'autoliquidazione di compensi da amministratore in assenza della delibera assembleare richiesta dallo statuto, qualificando le prestazioni indicate in fattura come inesistenti o comunque non giustificate. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione del giudicato e divieto di domande nuove, sostenendo che il gravame avversario fosse limitato a una sola delle cause riunite e che l'altra parte della decisione fosse passata in giudicato; 2) violazione delle norme sulla responsabilità gestoria e sul regime delle prove, contestando la valutazione delle prove testimoniali e l'uso di presunzioni, oltre all'applicabilità dell'art. 2381 c.c. alle s.r.l. per fatti del 2008; 3) violazione dell'art. 2476 c.c., deducendo l'assenza di inadempimento, di danno e di nesso causale, e sostenendo che la somma gli sarebbe comunque spettata come compenso; 4) violazione delle norme sulla riunione e separazione delle cause, censurando la decisione di separare le residue domande risarcitorie dopo aver deciso su una sola delle condotte contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto né indicato compiutamente l'atto di appello e la sua collocazione processuale; ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non si confrontavano con l'accertamento di merito secondo cui l'amministratore aveva disposto il pagamento in proprio favore di somme a titolo di compenso senza la delibera assembleare richiesta dallo statuto, e perché la società, allegata la distrazione di risorse, aveva assolto il proprio onere, gravando sull'amministratore la prova dell'adempimento; ha infine ritenuto inammissibile il quarto motivo perché la separazione delle domande è atto meramente ordinatorio, discrezionale e non impugnabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2476 c.c.

    L'amministratore di s.r.l. deve osservare le disposizioni dell'atto costitutivo e, se viola tale dovere causando un pregiudizio al patrimonio sociale, risponde dei danni verso la società.

  • art. 2389 c.c.

    Richiamato come norma che, quanto al compenso degli amministratori, richiede una determinazione nell'atto di nomina o con decisione assembleare; la Corte lo utilizza come parametro anche per la s.r.l.

  • art. 2381 c.c.

    Richiamato per il dovere dell'organo amministrativo di predisporre assetti organizzativi e contabili adeguati; il ricorrente ne contesta l'applicabilità ratione temporis alle s.r.l., ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 2475 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il rinvio alle norme dell'amministrazione delle s.p.a. nelle s.r.l.; la Corte ne dà atto nel quadro delle doglianze, senza fondare su tale norma la decisione finale.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere il passaggio in giudicato di una parte della decisione non impugnata; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato con riferimento al divieto di pronuncia su domande nuove o non devolute; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 273 c.p.c.

    Richiamato in tema di riunione/separazione di cause connesse; la Corte ribadisce che la separazione è discrezionale e ordinatoria.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte rileva la mancata specifica indicazione degli atti di appello e dei loro contenuti.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per denunciare l'introduzione di domande nuove in appello; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e dove essi siano rintracciabili nel fascicolo.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c. per affermare l'onere di localizzazione processuale dei documenti richiamati nel ricorso.

  • art. 103 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di pluralità di domande e connessione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 104 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di cumulo e separazione delle domande; la Corte ne esclude la violazione nei termini dedotti.

  • art. 279 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'illegittimità della separazione delle questioni; la Corte afferma che il potere di separazione è discrezionale e non sindacabile in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione delle prove; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato in relazione al libero apprezzamento delle prove; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2727 c.c.

    Invocato per contestare l'uso delle presunzioni; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato per contestare i requisiti delle presunzioni semplici; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte della previsione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi denuncia violazioni di norme sostanziali o processuali deve indicare con precisione i fatti decisivi e trascrivere, per la parte rilevante, gli atti e i documenti su cui fonda la censura, indicando anche dove siano stati prodotti nel processo; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La riunione di cause connesse non elimina l'autonomia dei singoli giudizi: la sentenza che le decide simultaneamente si risolve in più pronunce distinte, e l'impugnazione proposta solo contro una di esse lascia passare in giudicato le altre, salvo gli effetti espansivi dell'art. 336 c.p.c.
  • In tema di responsabilità degli amministratori verso la società, l'azione ha natura contrattuale: la società deve allegare l'inadempimento, il danno e il nesso causale, mentre spetta all'amministratore provare l'esatto adempimento e la legittimità dell'operazione contestata.
  • L'amministratore di s.r.l. non può disporre in proprio favore di somme a titolo di compenso in assenza della preventiva deliberazione o determinazione prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto; il pagamento così effettuato integra violazione dei doveri gestori e, se arreca pregiudizio al patrimonio sociale, obbliga al risarcimento.
  • Nel ricorso per cassazione non è censurabile la mera valutazione discrezionale del giudice di merito che separi domande o cause connesse ai fini di una più rapida definizione parziale del giudizio, trattandosi di provvedimento ordinatorio privo di contenuto decisorio.
  • Quando la società deduce una pluralità di fatti di mala gestio, il giudice di merito può decidere separatamente su alcune pretese risarcitorie e rinviare le altre ad ulteriore istruttoria; tale scelta processuale è rimessa al potere discrezionale del giudice e non è autonomamente impugnabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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