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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27049/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente, che svolgeva attività di agente di commercio di profili, tapparelle e infissi, aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2014-2016, sostenendo di non essere soggetto al tributo perché privo di autonoma organizzazione. Il diniego era seguito al silenzio dell'Amministrazione. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, per avere la CTR riconosciuto erroneamente l'autonoma organizzazione; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR valutato la prova documentale sulla marginalità dell'apporto delle figlie nell'impresa familiare; (3) violazione delle regole sulle spese di lite, ritenendo ingiusta la condanna al pagamento di Euro 2.000,00 disposta in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la CTR aveva comunque esaminato il tema della collaborazione familiare e, nel quadro fattuale emerso, la collaborazione delle figlie in impresa familiare e la dotazione di un motociclo e tre autovetture integravano un'organizzazione non ridotta al minimo indispensabile. Ha inoltre respinto il terzo motivo, osservando che la CTR aveva applicato il criterio ordinario della soccombenza e che non ricorrevano ragioni gravi ed eccezionali per derogare alla regola. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 D.Lgs. n. 446/1997

    Il presupposto impositivo IRAP dell'autonoma organizzazione va accertato in concreto, valutando complessivamente i fattori organizzativi e la loro incidenza sull'attività svolta; il contribuente può offrire prova contraria della marginalità dei mezzi e dei collaboratori.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre violazione e falsa applicazione di legge in relazione al presupposto dell'autonoma organizzazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la censura è però dichiarata non scrutinabile perché generica e priva dell'indicazione puntuale della documentazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini IRAP, l'autonoma organizzazione non può desumersi in modo automatico dalla sola esistenza di una collaborazione familiare, quando questa sia effettivamente marginale; tuttavia la prova della marginalità incombe sul contribuente che la allega.
  • La verifica del presupposto dell'autonoma organizzazione richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali rilevanti, compresi i collaboratori utilizzati e la dotazione di beni strumentali, dovendosi stabilire se tali elementi eccedano il minimo indispensabile per l'attività svolta.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica specificamente il fatto storico decisivo, la documentazione asseritamente trascurata e il momento in cui essa è stata dedotta nei gradi di merito.
  • La regolazione delle spese segue la soccombenza e può essere derogata solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente riconoscibili nel provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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