Cassazione Civile, Ordinanza n. 27049/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente, che svolgeva attività di agente di commercio di profili, tapparelle e infissi, aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2014-2016, sostenendo di non essere soggetto al tributo perché privo di autonoma organizzazione. Il diniego era seguito al silenzio dell'Amministrazione. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, per avere la CTR riconosciuto erroneamente l'autonoma organizzazione; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR valutato la prova documentale sulla marginalità dell'apporto delle figlie nell'impresa familiare; (3) violazione delle regole sulle spese di lite, ritenendo ingiusta la condanna al pagamento di Euro 2.000,00 disposta in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la CTR aveva comunque esaminato il tema della collaborazione familiare e, nel quadro fattuale emerso, la collaborazione delle figlie in impresa familiare e la dotazione di un motociclo e tre autovetture integravano un'organizzazione non ridotta al minimo indispensabile. Ha inoltre respinto il terzo motivo, osservando che la CTR aveva applicato il criterio ordinario della soccombenza e che non ricorrevano ragioni gravi ed eccezionali per derogare alla regola. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il presupposto impositivo IRAP dell'autonoma organizzazione va accertato in concreto, valutando complessivamente i fattori organizzativi e la loro incidenza sull'attività svolta; il contribuente può offrire prova contraria della marginalità dei mezzi e dei collaboratori.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre violazione e falsa applicazione di legge in relazione al presupposto dell'autonoma organizzazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la censura è però dichiarata non scrutinabile perché generica e priva dell'indicazione puntuale della documentazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini IRAP, l'autonoma organizzazione non può desumersi in modo automatico dalla sola esistenza di una collaborazione familiare, quando questa sia effettivamente marginale; tuttavia la prova della marginalità incombe sul contribuente che la allega.
- La verifica del presupposto dell'autonoma organizzazione richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali rilevanti, compresi i collaboratori utilizzati e la dotazione di beni strumentali, dovendosi stabilire se tali elementi eccedano il minimo indispensabile per l'attività svolta.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica specificamente il fatto storico decisivo, la documentazione asseritamente trascurata e il momento in cui essa è stata dedotta nei gradi di merito.
- La regolazione delle spese segue la soccombenza e può essere derogata solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente riconoscibili nel provvedimento impugnato.
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