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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28828/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del silenzio-rifiuto dell'Agenzia sulle istanze di rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990-1992 dai soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, ai sensi dell'art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289. In cassazione l'Agenzia ha dedotto tre motivi: (1) interpretazione normativa secondo cui il beneficio sarebbe spettato solo a chi non aveva ancora versato le imposte e non a chi aveva già pagato; (2) carenza di legittimazione del lavoratore percettore ("sostituito") a chiedere il rimborso, che sarebbe spettato solo al sostituto d'imposta che materialmente ha versato le ritenute; (3) tardività dell'istanza di rimborso, dedotta oltre il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, secondo il testo applicabile (art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato), il rimborso del 90% è dovuto anche a chi ha già versato le imposte, in quanto la norma ha efficacia ius superveniens e rende quanto versato non dovuto ex post. Ha inoltre affermato la legittimazione del soggetto passivo sostanziale (il lavoratore "sostituito") a chiedere e ottenere il rimborso delle ritenute operate dal sostituto d'imposta. Quanto al termine per la domanda, la Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 perché esisteva una disciplina speciale (art. 1, comma 665, L. n. 190/2014) che ha fissato il termine biennale decorrente dall'entrata in vigore della legge del 28/02/2008; la domanda presentata il 29/01/2008 è stata ritenuta tempestiva. L'Agenzia è condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Prevede la definizione agevolata per i contribuenti colpiti dal sisma del dicembre 1990 (pagamento del 10% ovvero rimborso del 90% se già versato). La Corte ha interpretato la norma in combinato con successive disposizioni come riconoscimento del rimborso a chi ha già pagato.

  • art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (come modificato)

    Norma speciale che disciplina il diritto al rimborso per i soggetti che "hanno versato" le imposte nel triennio 1990-1992; la Corte la considera chiara nel riconoscere il rimborso anche a chi ha già pagato e fissa il termine per la presentazione dell'istanza (biennale dalla data di entrata in vigore della legge del 28/02/2008).

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disposizione generale sul termine biennale per le domande di rimborso; la Corte ha ritenuto che non si applichi per effetto della norma speciale (art. 1, comma 665 L. n. 190/2014) che regola specificamente il termine per questo rimborso.

  • art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Stabilisce la legittimazione al rimborso: la Corte richiama la giurisprudenza che riconosce la legittimazione sia al soggetto che ha materialmente versato (sostituto), sia al percipiente (sostituito) a proporre istanza di rimborso e ad impugnare il rifiuto.

Massime di principio

  • Il beneficio previsto per i soggetti colpiti da calamità può prevedere modalità distinte per chi non ha ancora pagato (sanatoria condonativa) e per chi ha già pagato (rimborso): entrambe le fattispecie possono coesistere quando la norma lo dispone espressamente.
  • La legittimazione a richiedere il rimborso tributario è riconosciuta al soggetto passivo sostanziale dell'imposta (anche se il tributo è stato versato tramite ritenute operate dal sostituto d'imposta); il percipiente può dunque chiedere direttamente il rimborso delle ritenute indebitamente operate.
  • Se esiste una disciplina speciale che fissa termini o modalità per il rimborso, tale disciplina prevale sulle norme procedurali generali; i termini speciali devono essere valutati prima dei termini ordinari previsti dal codice di procedura tributaria.
  • I limiti di spesa o le modalità operative di erogazione dei rimborsi (vincoli di bilancio) non incidono sul diritto sostanziale del beneficiario: tali profili possono essere rilevanti esclusivamente in fase esecutiva o di erogazione.
  • L'interpretazione giurisprudenziale può riconoscere efficacia retroattiva o ius superveniens a disposizioni sopravvenute che rendono non dovuto quanto già versato, ove la norma lo disponga chiaramente.

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