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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28876/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una società contro il soggetto che aveva aperto un cantiere per l'ampliamento di un tratto autostradale. La società attrice deduceva di aver subito, tra il 1998 e il 2000, danni da immissioni di polvere e fango provenienti dal cantiere, che avrebbero inciso sul piazzale e sul capannone utilizzati per lo stoccaggio delle merci e per l'attività di corriere. Il tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova di tutti gli elementi dell'illecito civile, in particolare del danno emergente e del lucro cessante, e la Corte d'appello aveva confermato integralmente. In cassazione la società ricorrente articolava due motivi: con il primo lamentava violazione dell'art. 2043 c.c., della disciplina speciale sui rifiuti e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, trattandosi di condotte tipiche vietate dalla normativa ambientale, spettasse alla controparte provare autorizzazioni e cautele adottate; con il secondo denunciava violazione degli artt. 2043, 2056, 1226, 2059 e 2697 c.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere un danno probabile da maggiori spese di custodia e pulizia dei mezzi e da perdita di utilità/avviamento, da liquidarsi equitativamente anche in considerazione della difficoltà probatoria dovuta al lungo tempo trascorso. La Corte di cassazione ha però rilevato, prima, l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, e, comunque, l'inammissibilità dei motivi perché non confrontati con la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva rigettato la domanda non per difetto di prova delle violazioni della disciplina sui rifiuti, ma perché non era stato provato il superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni e, soprattutto, non era stato provato il danno, né come danno emergente né come lucro cessante; di conseguenza non era consentita la liquidazione equitativa. La ricorrente non deduceva un errato riparto dell'onere della prova, ma contestava l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, censura insindacabile in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. Ha inoltre osservato che, comunque, i due motivi erano inammissibili per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza d'appello, poiché la censura non investiva il reale fondamento del rigetto della domanda, ossia la mancata prova del superamento del limite di tollerabilità delle immissioni e la mancata prova del danno. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    primo comma; secondo comma, n. 2; secondo comma

    Se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente per cassazione deve depositare copia autentica della sentenza con la relata di notificazione nel termine di legge; la mancanza di tale relata determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non sono specifici e non si confrontano con le ragioni poste a base della decisione impugnata.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana per il preteso danno da immissioni illecite, ma la Corte osserva che le censure non colgono la ratio decidendi del rigetto.

  • d.lgs. n. 22 del 1997

    È invocato dalla ricorrente quale disciplina speciale in materia di rifiuti e cantieri, ma la Corte rileva che la sentenza impugnata non si fondava sulla prova della violazione di tali regole.

  • decreto ministeriale attuativo 5 febbraio 1998

    È richiamato insieme alla disciplina sui rifiuti come fonte di obblighi di delimitazione del cantiere e di contenimento delle polveri, ma senza rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Il richiamo all'onere della prova non è stato ritenuto pertinente, perché i motivi non denunciavano un errato riparto dell'onere probatorio, ma miravano a rivalutare le prove.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato unitamente agli altri articoli sulla liquidazione del danno, senza superare il rilievo della mancata prova del pregiudizio.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è ammessa solo quando sia provata la sussistenza del danno ma sia difficile o impossibile determinarne con precisione l'ammontare.

  • art. 2059 c.c.

    È invocato dalla ricorrente, ma la Corte non affronta una questione specifica di danno non patrimoniale, restando centrale la mancanza di prova del danno patrimoniale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile quando, essendo la sentenza impugnata notificata, non risulta depositata nel termine di legge la copia autentica con la relata di notificazione.
  • È inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che deduce censure non pertinenti rispetto al decisum.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è rilevante solo se si allega un reale errore nella ripartizione dell'onere della prova; non è invece utilizzabile per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone comunque la prova dell'an debeatur; non può essere disposta quando manchi la prova della stessa esistenza del pregiudizio.
  • La censura sulla valutazione delle risultanze istruttorie non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un vizio riconducibile ai limiti del controllo cassatorio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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