Cassazione Penale, Ordinanza n. 02431/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato assolto dal giudice dell'udienza preliminare di Siracusa dal delitto di estorsione, il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 629 c.p. per avere il giudice escluso l'ingiusto profitto: secondo il ricorrente, la richiesta di denaro per la celebrazione di una cerimonia funebre non poteva essere ricondotta a una legittima controprestazione, poiché la disciplina italiana e canonica richiamata dal giudice avrebbe invece evidenziato la gratuità dell'amministrazione dei sacramenti; in ogni caso, anche ove si ritenesse configurabile un rapporto sostanzialmente negoziale, la minaccia per imporre il pagamento integrerebbe quantomeno il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 629 c.p. e vizi di motivazione in relazione all'asserita inefficacia minatoria della condotta, sostenendo che la minaccia avesse astratta e reale capacità intimidatoria, anche per la posizione dell'officiante e per la divulgazione dell'intenzione di ostacolare l'attività di onoranze funebri, e che il giudice avesse erroneamente svalutato la portata intimidatoria della condotta sulla base di una valutazione a posteriori delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi del ricorso. Ha ritenuto che l'impugnazione, pur formalmente proposta come ricorso per cassazione, fosse sostanzialmente diretta a contestare anche la valutazione del fatto e della prova, quindi andasse qualificata come appello ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p. Poiché il ricorso per cassazione immediato è esperibile solo per violazione di legge, la presenza di censure motivazionali ha imposto la conversione del mezzo di impugnazione. La Corte ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
Norma evocata come fattispecie di estorsione; il ricorrente ne deduce la violazione in relazione all'ingiusto profitto e alla minaccia.
Richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso.
Il ricorso immediato per cassazione è convertibile in appello quando siano dedotti vizi motivazionali o la mancata assunzione di prova decisiva.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La Corte lo richiama per qualificare come censura di merito/motivazionale una doglianza che, nonostante l'intitolazione formale, mira a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova.
Indica che si tratta di reato appellabile dal pubblico ministero.
Massime di principio
- Il ricorso immediato per cassazione è ammissibile solo per denunciare violazioni di legge; se l'atto contiene anche censure di motivazione o richieste di rivalutazione del fatto, deve essere qualificato secondo la sua sostanza e, in caso di dubbio, è preferibile il mezzo ordinario di impugnazione.
- Quando la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, sollecita una diversa ponderazione della prova e contesta le conclusioni sul fatto, essa integra in sostanza una critica motivazionale e comporta la conversione del ricorso in appello.
- La qualificazione dell'impugnazione non dipende dal nomen iuris attribuito dalla parte, ma dal contenuto complessivo delle censure effettivamente svolte.
- Se il provvedimento impugnato riguarda un reato appellabile dal pubblico ministero, la presenza di motivi che investono il merito fattuale impedisce il ricorso diretto in cassazione e impone l'instaurazione del giudizio di appello.
Come è indicizzato
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