Cassazione Penale, Ordinanza n. 02342/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, compresa l'affermazione di responsabilità per truffa e il trattamento sanzionatorio già definito nei gradi precedenti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per truffa. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato di cui all'art. 640 c.p., sostenendo che la motivazione di merito fosse errata nella valutazione delle prove e che difettassero artifizi e raggiri; 2) violazione dell'art. 157 c.p. per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; 3) vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che il primo motivo non è proponibile in cassazione perché mira a una rivalutazione del materiale probatorio senza un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo è ritenuto manifestamente infondato perché il termine prescrizionale, per un delitto commesso in epoca successiva e prossima al 31/08/2017, va determinato secondo la disciplina della c.d. legge Orlando, e comunque l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare un'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato e non consentito, poiché il diniego delle attenuanti generiche era già congruamente motivato dal giudice di primo grado e la questione non era stata dedotta in appello.
Norme richiamate
Richiamato quale base della contestazione di truffa; la Corte ribadisce che gli artifizi e raggiri devono risultare congruamente accertati e non possono essere rimessi in discussione con una censura meramente alternativa sulla valutazione delle prove.
Invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione; la Corte osserva che il termine va calcolato secondo il regime applicabile al fatto, nel caso di specie quello della c.d. legge Orlando, e che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione successiva alla sentenza impugnata.
La Corte richiama implicitamente i limiti del sindacato di legittimità, affermando che non è consentita una rivalutazione del merito né una censura non ancorata a specifici vizi deducibili in cassazione.
È la norma di riferimento per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, che comporta anche la preclusione al rilievo della prescrizione maturata dopo la decisione impugnata.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Richiamato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto adeguatamente motivato in precedenza e non contestato tempestivamente in appello.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito proporre censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- La deduzione della prescrizione richiede la corretta individuazione del regime temporale applicabile al reato; per i fatti commessi nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dalla legge Orlando occorre calcolare il termine secondo quel regime.
- L'inammissibilità del ricorso preclude al giudice di legittimità il rilievo di una prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e non illogica e la questione non sia stata devoluta in appello.
- Le doglianze che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata o che introducono questioni non dedotte nei gradi precedenti sono destinate alla declaratoria di inammissibilità.
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