Cassazione Penale, Ordinanza n. 02341/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile in relazione alla ricezione di merce contraffatta, con condanna anche al risarcimento del danno in favore della parte civile titolare dei marchi. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 161 c.p.p., sostenendo l’irregolarità della notificazione eseguita presso il domicilio dichiarato. Con il secondo, terzo e quarto motivo lamentava vizi di motivazione e violazione delle norme sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, contestando le modalità di ricezione della merce e la ritenuta consapevolezza della contraffazione. Con il quinto motivo contestava la mancata esclusione della recidiva. Con il sesto motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla liquidazione del danno civile, ritenuta in via equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la notificazione al difensore era legittima poiché il domicilio dichiarato era risultato inidoneo, non essendo il ricorrente reperibile all'indirizzo indicato. Ha ritenuto inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di censure già disattese in appello i motivi relativi alla ricezione della merce contraffatta e alla consapevolezza della contraffazione. Ha poi giudicato manifestamente infondati il motivo sulla recidiva e quello sul danno civile, rilevando che la motivazione della Corte territoriale era congrua sia quanto alla maggiore pericolosità desunta da un precedente specifico sia quanto alla liquidazione equitativa del danno per il pregiudizio all'immagine delle ditte titolari dei marchi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di euro tremila alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro duemila oltre accessori.
Norme richiamate
art. 161 c.p.p.
Se la notificazione presso il domicilio dichiarato non va a buon fine perché il destinatario non è reperibile e il domicilio è inidoneo, la notificazione al difensore è legittima.
art. 161 c.p.p.
Il motivo relativo alla notificazione è manifestamente infondato quando il domicilio dichiarato risulta concretamente non idoneo a consentire la reperibilità dell'imputato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle emergenze probatorie già apprezzate dai giudici di merito; il controllo è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione logicamente adeguata.
- Le censure che si limitano a riprodurre questioni già dedotte in appello e motivatamente disattese, senza confrontarsi in modo specifico con la decisione impugnata, sono prive di specificità e possono essere dichiarate inammissibili.
- La notificazione eseguita al difensore è valida quando il domicilio dichiarato dall'imputato risulti di fatto inidoneo perché l'interessato non è reperibile all'indirizzo indicato.
- La mancata esclusione della recidiva è sorretta da motivazione sufficiente quando il giudice di merito valorizza un precedente specifico come indice di maggiore pericolosità dell'imputato.
- La liquidazione equitativa del danno civile è censurabile solo se priva di congrua motivazione; è invece legittima quando il giudice collega il pregiudizio al danno all'immagine subito dal titolare del segno distintivo contraffatto.
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