Cassazione Penale, Ordinanza n. 02340/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto con il medesimo atto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva affermato la loro responsabilità per rapina aggravata. Con l'unico motivo, articolato in due censure, hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato contestavano l'affermazione di responsabilità per il reato di rapina aggravata; dall'altro sostenevano che il fatto dovesse essere riqualificato come tentato e non consumato. Le doglianze si fondavano su una diversa lettura del compendio probatorio, in particolare delle intercettazioni ambientali, chiedendo in sostanza una rivalutazione del materiale istruttorio già scrutinato dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo non consentito in sede di legittimità perché dirette a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato dalla Corte territoriale, la cui motivazione era stata ritenuta logica e congrua. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la doglianza sulla mancata riqualificazione in tentativo, affermando che, in tema di rapina impropria consumata, è sufficiente che, dopo la sottrazione della cosa mobile altrui, l'agente usi violenza o minaccia per assicurarsi il possesso della res, non essendo necessario il definitivo impossessamento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama il principio relativo alla rapina impropria consumata: dopo la sottrazione della cosa mobile altrui, la violenza o minaccia posta in essere per assicurare il possesso della res integra il reato consumato, senza che sia necessario il definitivo impossessamento.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per sostituire la lettura dei fatti compiuta dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è logica e congrua.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare una mera diversa lettura delle emergenze probatorie per ottenere una rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da argomentazione logica e coerente.
- La rapina impropria è consumata quando, dopo la sottrazione della cosa mobile altrui, l'agente usi violenza o minaccia per mantenere il possesso della cosa o assicurarlo a sé o ad altri; il definitivo impossessamento non costituisce elemento essenziale della consumazione.
- La censura che contesti la qualificazione del fatto come consumato anziché tentato è infondata se la condotta successiva alla sottrazione integra già gli elementi tipici della rapina consumata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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