Cassazione Penale, Ordinanza n. 02344/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per concorso in rapina pluriaggravata, lesioni pluriaggravate e per il reato in materia di armi di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 110 del 1975. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per i reati di rapina e lesioni, ma la censura si risolveva, secondo la Corte, nella riproposizione di argomenti già svolti in appello e nella richiesta di una diversa lettura delle prove, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa, giudicate invece attendibili dai giudici di merito. Il secondo motivo contestava la responsabilità per il reato in materia di armi, ma anche tale doglianza era generica e diretta a ottenere una nuova valutazione delle emergenze probatorie. Il terzo motivo riguardava il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto in relazione alla rapina, ritenuta però insussistente dalla Corte territoriale con motivazione congrua, non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità. La memoria depositata dal ricorrente è stata ritenuta meramente reiterativa delle stesse censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero aspecifici e finalizzati a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre reputato manifestamente infondato il terzo motivo sull'attenuante della lieve entità, poiché la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo il diniego. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975
norma posta a fondamento della contestazione in materia di armi, la cui responsabilità è stata confermata nei giudizi di merito e non validamente censurata in cassazione
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproposizione dei motivi di appello o nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa e dei testimoni è una questione di fatto riservata al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o vizi logici radicali.
- Le doglianze che prospettano una lettura alternativa delle risultanze probatorie sono inammissibili quando non confrontano specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego dell'attenuante della lieve entità del fatto è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia valutato in modo congruo natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché la tenuità del danno o del pericolo.
- La reiterazione in memoria di censure già ritenute generiche o non consentite non sana l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02304/2026 del 21/01/2026
- ordinanza_penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02339/2026 del 21/01/2026
- ordinanza_penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02340/2026 del 21/01/2026
- ordinanza_penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02341/2026 del 21/01/2026
- ordinanza_penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02342/2026 del 21/01/2026
- ordinanza_penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02345/2026 del 21/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →