Cassazione Penale, Ordinanza n. 02339/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha conseguentemente condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità per il reato contestato resta quindi ferma nei termini già affermati dalla sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi proposti con il medesimo atto avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma del 10 gennaio 2025. I ricorrenti contestavano l'affermazione di responsabilità per il reato di invasione di terreni o edifici, deducendo un unico motivo di violazione di legge. La censura, per come riportato nell'ordinanza, era però una mera riproposizione di profili già sollevati in appello e già disattesi dalla corte territoriale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico e manifestamente infondato, richiamando il recente orientamento secondo cui integra il reato anche la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtù del rapporto di parentela con l'assegnatario, vi permanga dopo il decesso di quest'ultimo comportandosi come dominus o possessore.
Norme richiamate
Integra il reato la permanenza nell'immobile di edilizia residenziale pubblica, dopo il decesso dell'assegnatario, da parte di chi vi era ospitato per rapporto di parentela con il titolare e si comporti come dominus o possessore.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolva nella mera reiterazione di censure già dedotte in appello e già specificamente confutate dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione resa dal giudice di merito.
- Il reato di invasione di terreni o edifici può configurarsi anche in relazione a un immobile di edilizia residenziale pubblica quando il soggetto, inizialmente ospitato per ragioni familiari presso l'assegnatario, continui a permanervi dopo la morte di quest'ultimo assumendo un atteggiamento di fatto corrispondente a quello del possessore o del dominus.
- La manifesta infondatezza del ricorso, unita all'aspecificità della censura, legittima la declaratoria di inammissibilità e le conseguenti statuizioni accessorie sulle spese e sulla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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