Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02304/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

In fase esecutiva il condannato aveva chiesto alla Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, l'applicazione della riduzione di un sesto della pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., sostenendo che la norma dovesse operare anche nel caso in cui la condanna fosse divenuta irrevocabile dopo un giudizio di appello e di legittimità, poi definito in sede di rinvio, e non solo quando la sentenza di primo grado resa in abbreviato diventi irrevocabile per mancata impugnazione. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo la disciplina applicabile solo al caso tipico di mancata impugnazione della sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione veniva dedotto vizio di motivazione, censurando la Corte territoriale per non avere affrontato la questione della sostanziale assimilabilità tra la rinuncia all'appello e l'acquiescenza alla decisione del giudice di rinvio, entrambe determinative dell'irrevocabilità della condanna e della deflazione del processo, con conseguente coerenza rispetto alla ratio premiale della norma. Si sosteneva inoltre la natura sostanziale della diminuente e l'assenza di una disciplina intertemporale espressa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era stato proposto irritualmente avverso un provvedimento emesso in fase esecutiva in materia di riduzione della pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ha affermato che, a seguito delle modifiche dell'art. 676 cod. proc. pen., la decisione sull'applicazione della riduzione spetta al giudice dell'esecuzione, che procede de plano e non nelle forme dell'ordinario procedimento camerale ex art. 666 cod. proc. pen.; il rimedio contro il provvedimento è l'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Poiché invece era stato proposto ricorso per cassazione, l'impugnazione è stata qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la pretesa applicabilità sostanziale della riduzione alla fattispecie concreta.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis

    la riduzione di un sesto ha natura premiale e deflattiva; secondo l'indirizzo seguito, opera nel procedimento esecutivo per la mancata impugnazione della sentenza resa in abbreviato e richiede una mera operazione matematica sulla pena.

  • art. 676, comma 1, cod. proc. pen.

    attribuiva, tra l'altro, al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis

    individua la competenza del giudice dell'esecuzione sulla riduzione di pena e, nella versione originaria richiamata, imponeva il procedimento de plano con successiva opposizione.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    il giudice dell'esecuzione procedesse a norma dell'art. 667, comma 4

    il provvedimento del giudice dell'esecuzione va adottato de plano, con rimedio dell'opposizione e non con ricorso immediato per cassazione.

  • art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile

    la modifica del 2024 ha formalizzato l'iniziativa ufficiosa del giudice dell'esecuzione senza trasformare il rito in quello ordinario camerale.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    non abbia determinato il mutamento del rito in quello ordinario ex art. 666, commi 3 e ss.

    il procedimento per la riduzione di pena non si svolge nelle forme del contraddittorio camerale ordinario, ma resta de plano con opposizione.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    procedersi ... alla qualificazione dell'impugnazione come opposizione

    l'impugnazione proposta con rimedio errato può essere riqualificata secondo il contenuto sostanziale dell'atto.

Massime di principio

  • La riduzione di pena prevista per il rito abbreviato appartiene alla fase esecutiva e, in assenza di impugnazione, è applicata dal giudice dell'esecuzione con provvedimento de plano, contro il quale il rimedio corretto è l'opposizione.
  • La modifica normativa del 2024 ha avuto funzione principalmente ricognitiva e di formalizzazione dell'iniziativa officiosa del giudice dell'esecuzione, senza mutare il modello procedimentale in un incidente camerale ordinario con contraddittorio immediato.
  • Quando un'impugnazione è proposta con un mezzo processuale non corretto, il giudice deve valutarne il contenuto sostanziale e, se ne ricorrono i presupposti, riqualificarla nel rimedio effettivamente previsto dalla legge.
  • La natura premiale e deflattiva della riduzione ex art. 442, comma 2-bis, non comporta automaticamente l'estensione dell'istituto a fattispecie diverse da quelle espressamente considerate dal sistema, ma la questione di merito resta assorbita se l'impugnazione è incanalata nel rimedio processuale erroneo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.