Ordinanza n. 14188/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento: - del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato in data 06.07.2022 e pubblicato in G.U.R.I.-Serie Generale del 15.09.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 06.10.2022 e pubblicato in G.U.R.I.-Serie Generale del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'Atto n. 181/CSR del 07.11.2019 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.07.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del D.L. 18 giugno 2015, n. 78”; - della Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12.12.2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, pubblicata in data 13.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A e B, costituenti parte integrante, con che e nella parte in cui è stato quantificato in € 2.465,60 la quota di ripiano dovuta dalla BI-MEDICA per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Determinazione Dirigenziale n. 1 del 08.02.2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, notificato a mezzo pec in data 10.02.2023, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 … Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, e dei relativi Allegati A e B, costituenti parte integrante, con che e nella parte in cui, a parziale modifica delle somme già quantificate con precedente Determinazione n. 10/2022, è stato quantificato in € 2.468,93 la quota di ripiano dovuta dalla BI-MEDICA per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha rilevato che, con sentenza depositata il 9 aprile 2025, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrente. Ha quindi dichiarato l'interruzione del processo, senza esaminare il merito delle censure rivolte agli atti sul payback dei dispositivi medici, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 14/2019, dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c.
Atto impugnato: Decreti ministeriali, accordo della Conferenza Stato-Regioni, circolare ministeriale e determinazioni della Regione Puglia recanti la quantificazione della quota di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici dovuta dalla società ricorrente
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti statali e regionali relativi alla disciplina e alla concreta quantificazione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, contestando in particolare la determinazione regionale che aveva quantificato inizialmente la quota dovuta in euro 2.465,60 e quella successiva che l'aveva ricalcolata in euro 2.468,93. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato interrotto per l'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente.
Norme richiamate
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte ricorrente determina l'interruzione del processo amministrativo.
La disposizione è richiamata quale base processuale per dare atto dell'interruzione del giudizio.
Le norme sono richiamate, in quanto compatibili, per la disciplina dell'interruzione del processo conseguente all'apertura della liquidazione giudiziale.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.
Massime di principio
- L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte ricorrente comporta l'interruzione del processo amministrativo, ai sensi della disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con applicazione dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c.
- Quando il processo amministrativo è interrotto per l'apertura della liquidazione giudiziale, il giudice non procede all'esame delle censure di merito proposte contro gli atti amministrativi impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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