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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28463/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e in appello per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, con contestuale confisca di euro 260 rinvenuti nella sua disponibilità. In appello la confisca originariamente qualificata dal primo giudice come ablazione del denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio è stata riqualificata dalla Corte territoriale come confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p., richiamata dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che, essendo stato appellante solo l'imputato, il giudice di secondo grado non avrebbe potuto trasformare la misura in una diversa e più grave misura di sicurezza patrimoniale. Con il secondo motivo si denunciava la violazione del principio di irretroattività, perché i fatti risalivano al 2018 mentre l'estensione dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 ai fatti di lieve entità ex art. 73, comma 5, sarebbe intervenuta solo nel 2023; si assumeva quindi che la confisca allargata fosse inapplicabile ratione temporis e comunque di natura sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la diversa qualificazione giuridica della misura ablatoria disposta in appello non viola il divieto di reformatio in peius, poiché il giudice può attribuire al fatto una diversa definizione giuridica anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto. Ha ritenuto inoltre generico e comunque manifestamente infondato il secondo motivo, perché la disciplina dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, come novellata nel 2023, si applica anche ai giudizi relativi a fatti anteriori nei limiti dell'art. 200 c.p., dovendosi avere riguardo alla legge vigente al momento della decisione di primo grado; nel caso concreto la sentenza di primo grado era successiva alla novella. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice per la detenzione di sostanze stupefacenti, richiamata anche per la fattispecie di minore gravità; la disciplina della confisca è stata collegata a tale reato tramite l'art. 85-bis.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990

    la disposizione, come novellata nel 2023, estende il richiamo alla confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p. anche al delitto di cui all'art. 73, comma 5; la Corte ne afferma l'applicabilità retroattiva entro i limiti dell'art. 200 c.p.

  • art. 240-bis c.p.

    confisca in casi particolari/per sproporzione, applicabile ai presupposti richiamati dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990.

  • art. 240 c.p.

    disposizione di confisca originariamente richiamata dal primo giudice; la riqualificazione successiva in appello verso la confisca per sproporzione è ritenuta legittima.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    il divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello non impedisce al giudice di attribuire alla misura ablatoria una diversa qualificazione giuridica.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    censura di violazione di legge processuale dedotta nel primo motivo di ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    censura di violazione di legge sostanziale dedotta nel secondo motivo di ricorso.

  • art. 2 c.p.

    invocato per sostenere l'irretroattività della disciplina più sfavorevole; la Corte esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 27 Cost.

    richiamato dalla difesa a sostegno della natura sanzionatoria della confisca allargata e del relativo limite di irretroattività.

  • art. 7 CEDU

    richiamato dalla difesa come parametro di legalità penale e divieto di applicazione retroattiva di misure sostanzialmente sanzionatorie.

  • art. 200, comma 1, c.p.

    criterio temporale richiamato per l'applicazione retroattiva delle misure di sicurezza nei limiti consentiti, con riferimento al momento della decisione di primo grado.

  • art. 236, comma 2, c.p.

    richiama l'art. 200 c.p. quale parametro temporale per la disciplina applicabile alla confisca.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice di attribuire alla misura ablatoria una diversa qualificazione giuridica, poiché la riqualificazione della misura rientra nel potere istituzionale del giudice anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
  • La garanzia contro la reformatio in peius opera quando il giudice di appello introduca una misura nuova o più grave non presente nella sentenza impugnata; non opera, invece, quando la misura già irrogata venga soltanto correttamente riqualificata sotto il profilo giuridico.
  • In tema di confisca nei reati in materia di stupefacenti, l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, come modificato, consente l'applicazione della confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p. anche ai fatti di minore gravità, con applicazione retroattiva entro i limiti previsti per le misure di sicurezza.
  • Ai fini dell'applicazione temporale della disciplina della confisca richiamata dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, il riferimento è alla legge vigente al momento della decisione di primo grado, non alla data del fatto.
  • Il ricorso è inammissibile quando il motivo si confronta solo astrattamente con il quadro normativo ma omette di misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, risultando perciò generico oltre che manifestamente infondato.
  • La confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato è legittima, nei reati di stupefacenti, quando il giudice accerti la sproporzione della provvista e l'assenza di una lecita giustificazione della provenienza del denaro.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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