Cassazione Civile, Ordinanza n. 01162/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società correntista aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo la declaratoria di nullità di clausole di conto corrente relative ad interessi anatocistici e commissione di massimo scoperto, deducendone la mancanza di causa e l'indeterminatezza, con conseguente ripetizione di quanto indebitamente versato e risarcimento dei danni. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la società aveva proposto tre motivi, ma la Corte territoriale aveva respinto l'impugnazione, escludendo l'usura sopravvenuta. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. per non avere la Corte d'appello accertato la nullità della commissione di massimo scoperto per carenza di causa, sostenendo anche che dalla CTU e dalle sentenze di merito non risultava se la cms operasse entro o extra fido.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era formulato in modo non autosufficiente, perché la ricorrente non aveva indicato adeguatamente dove e in quale parte dell'atto di appello la questione della pretesa mancanza di causa della commissione di massimo scoperto fosse stata già dedotta. Inoltre, dalla sentenza di appello risultava che tale questione non era stata impugnata in secondo grado, con conseguente formazione del giudicato interno e preclusione della sua riproposizione in cassazione. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma evocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per preclusione da giudicato interno.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre indicare e localizzare gli atti e i documenti sui quali il motivo si fonda, riassumendone o trascrivendone i passaggi essenziali.
sono richiamati dalla ricorrente per sostenere la nullità della commissione di massimo scoperto per difetto di causa; la Corte non entra nel merito della questione per inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
viene applicato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza impone che gli atti e i documenti richiamati siano specificamente indicati e localizzati nel fascicolo, con trascrizione o sintetica riproduzione dei passaggi rilevanti.
- Una questione non devoluta o non specificamente impugnata in appello non può essere riesaminata in cassazione, perché coperta da giudicato interno.
- La censura di nullità di una clausola contrattuale deve confrontarsi con il contenuto degli atti di merito e con le deduzioni già svolte nei gradi precedenti; in difetto, il motivo è inammissibile senza esame del merito.
- La deduzione della carenza di causa di una commissione bancaria richiede una precisa allegazione del titolo applicato e del contesto contrattuale e contabile in cui la commissione è stata addebitata.
Come è indicizzato
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