Cassazione Civile, Ordinanza n. 31223/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto contrattuale relativo alla fornitura e posa in opera di serramenti/infissi, formalmente qualificato dalle parti in termini di appalto ma ritenuto dalla Corte d'appello un contratto misto con prevalenza della componente di compravendita. Il creditore originario otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo; l'impresa destinataria proponeva opposizione deducendo grave inadempimento della controparte, ritardo nelle consegne, vizi e difetti delle opere, mancato collaudo favorevole e proponendo domanda riconvenzionale risarcitoria. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto e rigettava la riconvenzionale; la Corte d'appello riformava parzialmente, condannando l'opponente al pagamento del residuo prezzo dopo riduzione per vizi/difformità. In Cassazione l'impresa edile deduceva: 1) motivazione apparente/nullità della sentenza per non avere adeguatamente esaminato le sue ragioni; 2) violazione delle norme sull'appalto per erronea qualificazione del contratto come compravendita anziché appalto; 3) violazione dell'art. 1655 c.c. e omesso esame del fatto decisivo del ritardo nella consegna; 4) violazione delle norme sull'appalto e sulle condizioni sospensive per mancato avveramento del collaudo favorevole, oltre a omesso esame della circostanza del mancato collaudo e dell'asserita illiquidità del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri tre. Ha affermato che la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e intellegibile, idonea a superare il minimo costituzionale. Ha poi rilevato che la censura sulla qualificazione del contratto era in parte carente di interesse e in parte non coglieva la ratio decidendi, poiché la Corte territoriale aveva correttamente ricondotto il rapporto a un contratto misto applicando la teoria della prevalenza/assorbimento, valorizzando la componente di vendita. Le doglianze su ritardo nelle forniture e mancato collaudo sono state dichiarate inammissibili perché finalizzate a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, mentre la sentenza impugnata aveva già esaminato specificamente tali questioni, escludendo che il ritardo fosse stato decisivo o che il collaudo mancato impedisse il pagamento, anche alla luce dell'accettazione delle opere da parte dell'impresa opponente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
l'obbligo di motivazione è rispettato solo se la decisione consente di percepire il ragionamento seguito dal giudice; la sua mancanza o apparenza integra nullità processuale.
art. 111 Cost.
impone il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali nel rispetto del minimo costituzionale.
la motivazione apparente è deducibile come nullità; il vizio motivazionale è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera insufficienza della motivazione.
richiamato per la disciplina dell'appalto; la Corte d'appello non l'ha violato perché ha qualificato il rapporto come contratto misto con prevalenza della vendita, accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
invocato dal ricorrente sulla pretesa condizione sospensiva del pagamento, ma la Corte ha escluso che la questione integrasse un vizio di legittimità, avendo il giudice di merito accertato che il collaudo non costituiva condizione sospensiva ovvero che comunque la sua mancata esecuzione dipendeva dalla stessa parte obbligata al pagamento.
richiamato in relazione al mancato avveramento della condizione; la Corte ha ritenuto non decisiva la censura perché tesa a sollecitare una diversa lettura dei fatti.
ha costituito il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; non basta che la parte la reputi erronea o non condivisibile.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la mera insufficienza della motivazione: il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Nella qualificazione di un contratto misto, il giudice di merito deve individuare la disciplina applicabile in base agli elementi prevalenti secondo la teoria dell'assorbimento, senza escludere la rilevanza degli elementi accessori compatibili.
- La censura di violazione di legge è inammissibile se, sotto l'apparente deduzione normativa, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.
- Chi deduce il ritardo nell'adempimento o nella consegna deve allegare e provare non solo il ritardo, ma anche la sua rilevanza causale rispetto al preteso danno o alla pretesa sospensione del pagamento, salvo che sia stata proposta una domanda coerente di risoluzione o altra tutela specifica.
- La mancata esecuzione del collaudo non impedisce di per sé il sorgere del diritto al corrispettivo quando il giudice di merito accerti che il collaudo non era condizione sospensiva ovvero che la sua mancata effettuazione dipende dalla parte che poi invoca l'inadempimento altrui.
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