Cassazione Civile, Ordinanza n. 30290/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo, in via chirografaria, di un ingente credito fondato su un asserito mandato di credito ex art. 1958 c.c., deducendo che il mandato era stato conferito dalla società poi fallita e che esso era stato attuato attraverso una complessa operazione di risanamento di gruppo: pagamenti diretti a creditori e finanziamenti a una società veicolo incaricata di gestire la provvista per il pagamento dei debiti erariali. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda per difetto di prova e rilevando, al contrario, la presenza di un credito del fallimento verso la ricorrente. Il tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, ha confermato il rigetto per mancanza di prova del titolo. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, violazione degli artt. 1958, 1327, 1326 e 1350 c.c., oltre agli artt. 115, 116 e 2697 c.p.c., sostenendo che il tribunale aveva erroneamente preteso una prova documentale specifica del mandato di credito e aveva omesso di valorizzare il contesto negoziale complessivo, la documentazione prodotta, il finanziamento alla società veicolo e i pagamenti effettuati nell’ambito del piano di risanamento. La ricorrente lamentava inoltre omesso esame di fatti decisivi e indebita valutazione delle prove.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, sotto la veste formale di violazione di legge e vizi motivazionali, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. La decisione del tribunale è stata ritenuta sorretta da un accertamento di fatto insindacabile, non essendo stato dedotto in modo pertinente un omesso esame di un fatto storico decisivo. La Corte ha anche escluso i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ma ha disposto la condanna alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
"Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito incarico, a fare credito a un terzo in nome e per conto proprio, quella che ha data l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro"
La Corte non nega in astratto la figura del mandato di credito, ma afferma che nel caso concreto la sua esistenza non è stata provata e che non può essere rivalutata in cassazione la lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che il mandato di credito avrebbe potuto perfezionarsi per esecuzione; la Corte rileva che ciò attiene alla ricostruzione del fatto e non integra di per sé una violazione di legge.
È evocato dalla ricorrente in via di falsa applicazione, ma la Corte non ravvisa una specifica violazione della norma, trattandosi di diversa lettura del materiale probatorio.
È richiamato dalla ricorrente per contestare l’idea di una forma scritta ad substantiam; la Corte osserva che il tribunale non ha affermato la necessità di una forma scritta, ma ha solo ritenuto non provato il titolo.
La sua violazione è denunciata per sostenere che la decisione non sarebbe stata assunta iuxta alligata et probata; la Corte ritiene che la censura miri in realtà a rivalutare i fatti.
La Corte ribadisce che la valutazione delle prove è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
È richiamato per contestare il riparto dell’onere probatorio; la Corte esclude una violazione, perché il tribunale ha semplicemente rilevato la mancanza di prova del credito vantato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentita una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito.
È richiamato come parametro del controllo sulla motivazione, che in cassazione riguarda solo la sua esistenza e non la sufficienza o la correttezza della lettura delle prove.
La Corte esclude che ricorrano i presupposti per la condanna per lite temeraria oltre l’erroneità delle tesi prospettate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e del merito della controversia.
- La deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente prospettare una diversa lettura dei documenti o una diversa compatibilità tra gli elementi probatori.
- La valutazione delle prove, inclusa la scelta di quelle ritenute più persuasive, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è esistente, non apparente e logicamente plausibile.
- Quando il giudice di merito afferma la mancanza di prova di un titolo negoziale, il ricorrente non può limitarsi a contestare la ricostruzione fattuale, ma deve indicare specificamente il fatto decisivo trascurato o l’errore di diritto effettivamente commesso.
- La censura per violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per contestare l’apprezzamento del materiale probatorio, ma solo per denunciare un effettivo errore nell’allocazione dell’onere della prova.
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