Cassazione Penale, Sentenza n. 27430/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Catalano impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, confermando in gran parte l'ordinanza del GIP, aveva applicato la custodia cautelare per i reati di associazione mafiosa (art. 416‑bis), traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990) e altri capi, eccezion fatta per il capo relativo all'estorsione che era stato annullato. La difesa denunciava vizi di motivazione: presunta illogicità e contraddittorietà nell'uso delle intercettazioni, diversa interpretazione delle conversazioni (anche in ordine al ruolo apicale contestato a Catalano), inesistenza di connotazioni mafiose in alcune condotte, discrasia temporale degli elementi probatori relativi al reato di stupefacenti e mancata esplorazione di interpretazioni alternative proposte dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in gran parte, un sindacato sulla valutazione dei fatti e sul peso delle prove (censure non ammissibili in cassazione), non una contestazione della manifesta illogicità o della mancanza della motivazione. Ha inoltre osservato la genericità del ricorso e la mancata comparazione puntuale con l'ordinanza impugnata. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Fattispecie contestata (associazione mafiosa). La Corte richiama che, una volta contestata la partecipazione al sodalizio, operano specifiche presunzioni probatorie (richiamando art. 275 c.p.p. co. 3) e che la valutazione complessiva degli indizi spetta al giudice del merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione
Norma relativa agli stupefacenti; il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi sulla gestione della "piazza di spaccio" da parte del ricorrente sulla base delle intercettazioni. La Corte ha ritenuto le censure sulla discrepanza temporale generiche e inammissibili se proposte in sede di legittimità per la prima volta
Richiamato dalla difesa nel ricorso; la Corte non ha ritenuto che dalle doglianze emergesse una specifica violazione normativa tale da rendere ammissibile il ricorso, trattandosi invece di critica alla valutazione probatoria
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Limite del sindacato in Cassazione: è ammissibile censurare la motivazione solo se si denuncia la sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; non sono ammissibili censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti o della persuasività delle prove
art. 275 co. 3 cod. proc. pen.
Richiamato pro futuro: nelle contestazioni per associazione mafiosa operano presunzioni che riducono l'utilità pratica per l'indagato di ottenere una diversa qualificazione giuridica in sede cautelare; la Corte ne ricava che una diversa qualificazione formale non avrebbe inciso concretamente sulla custodia cautelare
Richiama il requisito di specificità del motivo di ricorso; la Corte sottolinea che il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata, pena la genericità e l'inammissibilità
art. 591 cod. proc. pen. comma 1 lett. c)
Norma richiamata in tema di genericità e mancanza di correlazione tra motivi e decisione impugnata; la Corte la utilizza per motivare l'inammissibilità
Prevede le conseguenze economiche per il ricorso dichiarato inammissibile per colpa: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende (fissata in €3.000,00)
Massime di principio
- In Cassazione le censure devono riguardare la motivazione in termini di sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; non è ammessa una semplice diversa valutazione dei fatti o del peso delle prove.
- Le contestazioni basate su interpretazioni alternative di intercettazioni e sulla diversa valutazione della loro attendibilità sono, di norma, questioni di merito che il giudice di legittimità non può riesaminare se non sussiste manifesta illogicità.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontare punto per punto la motivazione impugnata; deduzioni generiche o prive di correlazione con l'atto impugnato espongono all'inammissibilità.
- Quando è contestata la partecipazione a un'associazione mafiosa, le presunzioni previste dalla normativa processuale e la valutazione sinergica degli indizi possono rendere irrilevante, ai fini cautelari, una diversa qualificazione formale del ruolo (es. vertice o semplice membro).
- Chi propone ricorso per cassazione in materia cautelare deve indicare vizi normativi specifici o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione: altrimenti il rischio è la condanna alle spese e a somme alla cassa delle ammende per ricorso colpevole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27187/2022 del 14/07/2022
- Sentenza penale · 14 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27188/2022 del 14/07/2022
- Sentenza penale · 14 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27189/2022 del 14/07/2022
- Sentenza penale · 14 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27190/2022 del 14/07/2022
- Sentenza penale · 14 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27191/2022 del 14/07/2022
- Sentenza penale · 14 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27192/2022 del 14/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →