Cassazione Civile, Ordinanza n. 37749/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia riguarda un vano scala di un edificio, pacificamente originariamente comune tra le parti. Due soggetti, asserendo di averne avuto il possesso esclusivo per il tempo utile, hanno proposto in via riconvenzionale domanda di usucapione della quota altrui. La Corte d'appello ha respinto tale domanda, ritenendo che non fosse stata provata una condotta di esclusione degli altri comproprietari dal godimento del bene comune: il mero uso della scala, la sua manutenzione o il sostenimento delle spese non bastavano, occorrendo atti inequivoci incompatibili con il compossesso. I ricorrenti hanno quindi proposto nove motivi per cassazione, lamentando, in sintesi, errori nella valutazione delle prove testimoniali e documentali, omesso esame di fatti decisivi, erronea ricostruzione dell'uso della scala da parte dei resistenti, del possesso delle chiavi e del momento di cessazione dell'uso del bene. Hanno inoltre contestato il rilievo dato dalla sentenza di merito alla mancanza di prova dell'impedimento all'uso da parte degli altri comproprietari e, in via subordinata, la questione della rinuncia alla quota di proprietà, deducendo anche violazioni di norme processuali e sostanziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi e li ha dichiarati inammissibili perché miravano a una nuova valutazione delle risultanze probatorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, chiarendo che un'ordinanza istruttoria non vincola la decisione finale e può essere disattesa dal giudice. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo, perché la questione delle chiavi era una mera congettura priva di autonoma decisività. Ha poi ritenuto inammissibile il settimo motivo, in quanto il preteso diverso momento di cessazione dell'uso della scala era già stato valutato e comunque non era decisivo. Infine ha dichiarato inammissibili l'ottavo e il nono motivo, osservando che la sentenza d'appello aveva rigettato la domanda di usucapione per difetto di prova del possesso esclusivo idoneo, non per una pretesa rinuncia alla proprietà, e che il mero non uso del bene da parte degli altri contitolari non era sufficiente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione del vizio motivazionale o della nullità della sentenza non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del merito quando la motivazione risulti comunque esistente e il fatto sia stato esaminato.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità per omesso esame di un fatto decisivo è escluso quando il fatto sia stato già valutato dal giudice di merito o quando la censura miri soltanto a una diversa lettura delle prove.
La scelta delle prove ritenute più attendibili e la valutazione di irrilevanza di alcune deposizioni appartengono al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione nei limiti prospettati.
Le ordinanze istruttorie, anche se motivate, non pregiudicano la decisione finale, sono revocabili e modificabili e non acquistano efficacia di giudicato.
Non è configurabile censura utile quando il giudice non fondi la decisione su una presunzione decisiva, ma ipotizzi in via incidentale una circostanza priva di autonoma ratio decidendi.
La sentenza non ha accolto né deciso sulla base di una domanda o eccezione non proposta, sicché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata esclusa.
È stata evocata in relazione alla presunta rinuncia alla quota, ma la Corte ha ritenuto la questione non decisiva ai fini della domanda di usucapione del bene comune.
La rinuncia a diritti immobiliari richiede forma scritta; tuttavia la questione è stata reputata irrilevante rispetto al rigetto della domanda di usucapione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, è stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se previsto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di usucapione della quota di un bene comune, il comproprietario che invochi l'acquisto per usucapione deve provare un possesso esclusivo esercitato in modo incompatibile con il compossesso altrui e tale da manifestare in modo univoco l'intenzione di possedere uti dominus.
- Il mero non uso del bene da parte degli altri comproprietari, così come il sostenimento di spese o l'amministrazione del bene, non sono di per sé sufficienti a integrare l'usucapione della quota altrui, se manca la prova di atti di esclusione o di impedimento del godimento comune.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali o documentali sotto la veste del vizio di motivazione o dell'omesso esame di fatti decisivi, quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Le ordinanze istruttorie non vincolano la decisione finale e possono essere sempre modificate o disattese dal giudice nella sentenza conclusiva, senza che ciò integri di per sé violazione di legge.
- Una mera ipotesi o congettura contenuta nella motivazione, se non costituisce autonoma ratio decidendi, non è utilmente censurabile in cassazione.
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