Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05025/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista, operante quale responsabile dell'assistenza fiscale per incarico di un CAF, aveva apposto il visto di conformità su documenti allegati a un modello 730 relativo all'anno d'imposta 2014. A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione del contribuente assistito, l'Ufficio ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo nei confronti del professionista imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il destinatario della cartella impugnò l'atto sostenendo, da un lato, che la modifica normativa del 2019 avesse introdotto una disciplina più favorevole applicabile retroattivamente, con responsabilità limitata al 30% della maggiore imposta riscontrata; dall'altro, che la competenza a contestare e irrogare le somme spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, e non alla direzione provinciale che aveva formato il ruolo. In cassazione il ricorrente ha dedotto principalmente la violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997, sostenendo l'incompetenza dell'ufficio che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo, con conseguente invalidità della cartella; gli ulteriori motivi sulla lex mitior e sulle spese sono stati formulati ma poi assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che, nella fattispecie del visto infedele su dichiarazione dei redditi presentata tramite CAF, la responsabilità prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997 ha anche funzione punitiva e che, pertanto, la competenza a contestare la violazione e a iscrivere a ruolo le somme spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore. Poiché nel caso concreto aveva agito un ufficio incompetente, la Corte ha ritenuto illegittima l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del professionista. Sono rimasti assorbiti il secondo motivo, relativo alla più favorevole quantificazione della sanzione per effetto della modifica normativa del 2019, e il terzo motivo relativo alla regolazione delle spese. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per il recente consolidarsi dell'orientamento di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la normativa attribuisce in modo espresso a un ufficio periferico determinato la competenza a contestare e irrogare una pretesa di natura anche punitiva, l'atto compiuto da un ufficio diverso è illegittimo per incompetenza e la relativa iscrizione a ruolo non può reggere.
  • Nelle fattispecie di visto di conformità infedele reso su dichiarazione presentata tramite CAF, la responsabilità del professionista non ha soltanto una dimensione recuperatoria ma anche sanzionatoria/punitiva; ciò impone di applicare rigorosamente la disciplina sulla competenza funzionale e territoriale stabilita dalla legge.
  • L'incompetenza dell'ufficio che ha formato il ruolo determina l'illegittimità dell'atto presupposto e può condurre alla cassazione senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Quando l'accoglimento di un motivo assorbe gli altri censure, la Corte può decidere nel merito e regolare direttamente le spese, compensandole se la questione è nuova o l'orientamento giurisprudenziale si è formato solo recentemente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.