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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08064/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento notificata nei suoi confronti quale socia accomandataria della società cessata, relativa a riprese IVA, interessi e sanzioni per l'anno d'imposta 2007. In appello l'Amministrazione aveva ottenuto riforma della decisione di primo grado, sostenendo che il socio receduto di una società di persone continua a rispondere illimitatamente delle obbligazioni tributarie sorte prima del recesso e che, per la validità dell'intimazione, non fosse necessaria la previa notifica del relativo avviso di accertamento anche al socio. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2290, 2312 e 2324 c.c., per avere la CTR ritenuto valido l'atto esattoriale pur in mancanza di una valida notifica del presupposto avviso di accertamento nei suoi confronti; 2) violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 e omesso esame di fatto decisivo, per carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento, che si limitava a un generico richiamo all'avviso esecutivo senza indicare le ragioni della pretesa; 3) nullità/inesistenza dell'avviso di accertamento perché mai notificato alla ricorrente; 4) altro motivo che resta assorbito dalla decisione. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo e inammissibile il terzo, osservando che, quando il socio abbia cessato il vincolo sociale prima della notifica dell'avviso di accertamento alla società, l'Amministrazione deve notificare l'atto anche al socio oppure, se l'atto successivo viene notificato solo al socio, questo deve contenere l'illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della pretesa e non un mero rinvio all'atto impositivo notificato alla società.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, ha accolto il primo e il secondo motivo, assorbendo il quarto. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'intimazione di pagamento. Le spese di lite di tutti i gradi sono state integralmente compensate per la recente consolidazione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge sostanziale in relazione alla validità della notifica e alla responsabilità del socio per i debiti tributari sociali

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte precisa che il vizio riguarda un fatto storico, non questioni o argomentazioni

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 85 c.p.c.

    richiamato quale espressione del principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore

  • art. 1 d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016

    richiamato per la successione di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE a EQUITALIA SUD S.p.A.

  • art. 2290 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il socio receduto non poteva essere destinatario dell'atto senza propria notificazione del presupposto avviso

  • art. 2312 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di effetti della cessazione della società e tutela dei creditori

  • art. 2324 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla responsabilità del socio

  • art. 2315 c.c.

    richiamato dalla Corte per affermare l'applicabilità alla società in accomandita semplice delle regole sulla società in nome collettivo

  • art. 2261 c.c.

    richiamato per affermare che, se il socio non è più parte del vincolo sociale al momento della notifica dell'avviso di accertamento, non può essere presunto il suo potere di acquisire documentazione fiscale societaria

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e dell'intimazione di pagamento

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per il requisito di specificità e localizzazione degli atti e dei documenti nel ricorso per cassazione

  • art. 2932 c.c.

    non richiamato nella sentenza; non inserito

Massime di principio

  • Nel caso di obbligazioni tributarie sociali, se il socio ha cessato il rapporto sociale prima della notifica dell'avviso di accertamento alla società, l'Amministrazione finanziaria deve notificare il primo atto impositivo anche al socio; in difetto, l'atto successivo notificato al socio non può limitarsi a un richiamo generico all'avviso notificato alla società.
  • L'intimazione di pagamento notificata al socio non più partecipante al rapporto sociale deve contenere una motivazione autonoma e puntuale, con indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della pretesa, poiché il mero rinvio all'atto presupposto notificato alla società comprime il diritto di difesa.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di questioni giuridiche o argomentazioni difensive.
  • Nelle società di persone, e per effetto dell'art. 2315 c.c. anche nella s.a.s., la disciplina della responsabilità per i debiti sociali va coordinata con la posizione concreta del socio al momento della notifica degli atti impositivi, non potendo assumersi automaticamente opponibile al socio un atto notificato solo alla società quando il vincolo sociale era già cessato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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