Cassazione Civile, Ordinanza n. 30268/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria chiedeva maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito della decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina. L'atto era stato notificato due volte: prima a uno dei legali rappresentanti della società presso la sua residenza, poi alla società presso la sede legale. La società aveva proposto un primo ricorso avverso la prima notifica, ma non lo aveva depositato in segreteria e vi aveva rinunciato; aveva poi proposto un secondo ricorso avverso la seconda notifica. La CTR ha ritenuto tempestivo quest'ultimo ricorso, considerando la seconda notifica idonea a far decorrere un nuovo termine di impugnazione, e nel merito ha riconosciuto alla società il diritto alle agevolazioni fiscali per le società agricole in possesso della qualifica di IAP. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, in caso di reiterazione della notifica dello stesso atto alla medesima parte, il termine di impugnazione decorre dalla prima notifica validamente eseguita; con il secondo ha censurato il merito della decisione in relazione alla spettanza delle agevolazioni fiscali. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo la decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la prima notifica dell'avviso di liquidazione, regolarmente eseguita nei confronti della società tramite uno dei suoi legali rappresentanti, facesse decorrere il termine di impugnazione e rendesse superflua la successiva notificazione alla sede legale. Ne deriva che il secondo ricorso della contribuente era tardivo, sicché la CTR ha errato nel considerarlo tempestivo e ammissibile. In conseguenza dell'accoglimento di tale motivo, la Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine per proporre ricorso avverso l'atto impositivo decorre dalla prima notificazione validamente eseguita; una reiterazione della notifica alla stessa parte non riapre il termine di impugnazione.
Richiamato solo per la proposta del relatore e la regolare instaurazione del contraddittorio nella fase camerale.
art. 1 della legge n. 604 del 1954
Norma richiamata nel secondo motivo, assorbito, in tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina.
art. 6 della legge n. 604 del 1954
È la base normativa dell'agevolazione fiscale oggetto dell'avviso di liquidazione per decadenza.
art. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 99 del 2004
Norme richiamate nel secondo motivo, assorbito, per la disciplina della qualifica di imprenditore agricolo professionale e delle agevolazioni connesse.
Richiamato nel secondo motivo, assorbito, in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sulla spettanza delle agevolazioni.
art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato, assorbito, in tema di decadenza dell'amministrazione dal potere di emettere l'atto impositivo.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo sia notificato validamente alla medesima parte in più forme o in più momenti, il termine per impugnarlo decorre dalla prima notificazione regolare; le notifiche successive non determinano una nuova decorrenza del termine.
- Se la prima notifica dell'atto è valida ed equipollente rispetto alla seconda, la parte non può fondare la tempestività dell'impugnazione sulla notificazione successiva.
- L'accoglimento del motivo processuale che assorbe il merito comporta la cassazione senza rinvio della decisione impugnata e rende superflua la trattazione delle censure di merito e dell'eventuale ricorso incidentale condizionato.
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