Cassazione Penale, Sentenza n. 32305/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Vitali ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la pronuncia di non doversi procedere per il reato di cui all'art. 256, commi 1 e 2, lett. a) e b), d.lgs. n. 152/2006 ritenendo l'imputato non punibile per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. Il ricorso articolava due motivi: (i) censura sulla qualificazione giuridica della condotta (deposito incontrollato vs abbandono) e sulla natura del deposito come reato permanente o istantaneo, con conseguente doglianza sulla mancata dichiarazione di prescrizione (sostenendo che l'ultimo rilascio di rifiuti risale all'11 maggio 2012 e che la prescrizione si sarebbe dovuta verificare); (ii) contestazione della valutazione fattuale della Corte d'appello, sostenendo che i rifiuti erano di modesta entità, residui di ristrutturazione, in parte smaltiti e collocati senza intenzione di gestione successiva, elementi che indicherebbero episodicità e più correttamente la fattispecie di abbandono e non di deposito incontrollato permanente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso nel complesso infondato ma non inammissibile. Ha dichiarato inammissibili le censure che attengono a questioni di diritto relative alla natura giuridica del reato (perché vizi di motivazione su questione di diritto non sono devolubili in cassazione). Sulla sostanza, la Corte ha adottato l'orientamento "intermedio" secondo cui il reato di deposito incontrollato può essere permanente se il deposito è prodromico a successivo recupero/smaltimento, oppure istantaneo (con effetti eventualmente permanenti) se il deposito manifesta una volontà di liberarsene definitivamente. Applicando questo criterio ai fatti, la Corte ha ritenuto che nel caso concreto si configuri il reato di deposito incontrollato finalizzato a successiva rimozione (ossia di natura permanente). Tuttavia ha ritenuto il reato consumato il 15 giugno 2016 e, computati anche i 96 giorni di sospensione della prescrizione per l'astensione dalle udienze, ha dichiarato estinto il reato per prescrizione alla data del 19 settembre 2021. Ha quindi prosciolto l'imputato per estinzione del reato per prescrizione, provvedimento che prevale sulla precedente formula di non punibilità per particolare tenuità perché più favorevole all'imputato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152/2006, art. 256, commi 1 e 2
Disciplina le condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione nelle acque. La Corte interpreta il deposito incontrollato come fattispecie che può avere natura permanente se prodromica a successiva gestione, o natura istantanea se esprime volontà di liberarsene definitivamente.
d.lgs. n. 152/2006, art. 183, comma 1, lett. bb)
Richiamata in motivazione quale criterio per distinguere deposito "temporaneo" controllato dalla fattispecie di deposito incontrollato; la mancata osservanza di condizioni per il deposito temporaneo può aggravare la natura della condotta.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte d'appello aveva adottato questa formula, ma la Cassazione ha ritenuto più favorevole al ricorrente la proscioglimento per prescrizione.
Richiamato nel gravame dall'imputato; la Corte non lo valorizza specificamente nella motivazione decisoria riportata.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Richiamato dalle censure per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che contestavano questioni di diritto tramite vizi di motivazione, in conformità al principio che certe questioni di diritto devono essere dedotte come violazione di legge e non come vizio di motivazione.
Massime di principio
- La fattispecie di "deposito incontrollato" può avere natura permanente o istantanea: occorre valutare la concreta volontà e le modalità del collocamento del rifiuto (prodromico a smaltimento/recupero = permanente; volontà di liberarsene definitivamente = istantaneo).
- Nelle contestazioni sulla qualificazione giuridica (natura permanente vs istantanea) è fondamentale il ragionamento motivazionale concreto: la mera presenza dei rifiuti in area aziendale non è di per sé decisiva, va valutata la contestualità di elementi come organizzazione della rimozione, entità dei rifiuti, destinazione prevista e tempi di intervento.
- In sede di cassazione non sono ammissibili doglianze che costituiscano esclusivamente vizi di motivazione su questioni di diritto; tali questioni vanno dedotte come violazione di legge.
- Anche se la condotta è qualificata come reato permanente, il momento di consumazione utile ai fini della prescrizione può essere fissato dal fatto (es. fino a quando perdura la condotta contestata): occorre calcolare sospensioni e termini processuali per verificare l'eventuale estinzione per prescrizione.
- Quando esistono più formule di proscioglimento (es. non punibilità per tenuità vs estinzione per prescrizione), prevale la soluzione più favorevole all'imputato; dunque il proscioglimento per prescrizione può sostituire una precedente dichiarazione di non punibilità se più vantaggiosa.
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