Cassazione Civile, Ordinanza n. 19677/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, con cui veniva contestato a un contribuente un maggior reddito derivante dalla sua asserita partecipazione al 20% in una società di fatto, costituita con altri soggetti, nell'ambito di una pretesa frode IVA collegata alla commercializzazione di telefoni tramite una società estera con sede in Romania. In primo grado il ricorso del contribuente era stato dichiarato inammissibile per mancata allegazione dell'atto impositivo; in appello, invece, le sue ragioni erano state accolte. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, sostenendo che, trattandosi di accertamento sull'esistenza di una società di fatto, avrebbero dovuto partecipare al giudizio tutti i soci e la società; (2) violazione dell'art. 295 c.p.c. per pretesa pregiudizialità rispetto a un altro giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente e motivazione per relationem non criticamente valutata; (4) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. per aver richiamato una sentenza non passata in giudicato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti; la mancata integrazione del contraddittorio determina nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Poiché i gradi di merito si erano svolti senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, l'intero giudizio è stato dichiarato nullo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione; gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È stato utilizzato come parametro per denunciare la violazione di norme processuali e la nullità della sentenza.
Richiamati in relazione al litisconsorzio necessario e alla violazione del contraddittorio.
Richiamati per affermare l'applicazione delle regole del contraddittorio nel processo tributario.
Invocato per sostenere la pregiudizialità di altro giudizio, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 36, secondo comma, n. 4 D.Lgs. 546/1992
Invocato per la censura di motivazione apparente, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Richiamato per la dedotta violazione dell'art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione al preteso riferimento della decisione a una sentenza non ancora passata in giudicato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando si controverte della configurabilità di una società di fatto, il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, perché la decisione incide su un rapporto giuridico comune a una pluralità di persone e non può utilmente essere resa solo nei confronti di alcune di esse.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per violazione del litisconsorzio necessario e cassazione con rinvio, restano assorbite le ulteriori censure relative a pregiudizialità, motivazione della sentenza e giudicato.
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