Cassazione Civile, Ordinanza n. 27934/2025 del 20/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di numerosi medici specializzati volta a ottenere il risarcimento dei danni per la mancata e tardiva attuazione nell’ordinamento interno delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative alla adeguata retribuzione dei medici ammessi ai corsi di specializzazione. Il Tribunale di Roma aveva in parte rigettato le domande, in parte accolto alcune pretese e in parte escluso taluni profili di danno. In appello, la Corte di Roma aveva accolto soltanto la posizione di un appellante e rigettato le domande degli altri, ritenendo prescritto il credito risarcitorio con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della L. n. 370/1999. I ricorrenti principali sostenevano, tra l’altro, che la Corte d’appello avesse accolto d’ufficio una prescrizione diversa da quella eccepita, senza contraddittorio; che la prescrizione non potesse decorrere in presenza di una trasposizione solo parziale delle direttive; che il dies a quo non potesse essere il 27 ottobre 1999; e che vi fosse un’inversione dell’onere della prova. I ricorrenti incidentali censuravano, oltre alla decorrenza della prescrizione, anche l’esclusione di alcuni medici anteriori al 1982, la negazione del danno da perdita di chance, l’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi del ricorso principale perché non si confrontavano con la reale ratio della sentenza impugnata, dato che la questione della prescrizione era già stata trattata nei gradi di merito e l’appello verteva proprio sul dies a quo. Ha inoltre affermato, in via subordinata, la manifesta infondatezza della censura sulla prescrizione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento per la tardiva/incompleta trasposizione delle direttive in tema di specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, quando la L. n. 370/1999 rese definitivo l’inadempimento residuo dello Stato. I motivi che contestavano la decorrenza della prescrizione e il rinvio pregiudiziale sono stati ritenuti inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché contrari a un indirizzo di legittimità consolidato. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse o perché diretti a questioni non pertinenti alla soccombenza dei ricorrenti. I ricorrenti difesi dall’Avv. Amoruso sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.; è stato dato atto anche dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondata quando la decisione d’appello si mantiene entro i limiti della questione effettivamente devoluta con l’impugnazione.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all’art. 111 Cost. per escludere che vi fosse stata lesione del diritto di difesa; il contraddittorio non era stato violato perché la questione decisa era già oggetto del gravame.
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti, ma la Corte esclude la lesione del giusto processo perché la questione della prescrizione era già stata posta in discussione.
La Corte esclude la violazione del contraddittorio e ribadisce che il giudice può applicare la corretta qualificazione giuridica della prescrizione, purché la questione sia stata devoluta o sia garantito il contraddittorio quando necessario.
La prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto il termine è stato ancorato al 27 ottobre 1999, quando divenne ragionevolmente certo che lo Stato non avrebbe emanato ulteriori atti di adempimento.
Richiamato dai ricorrenti in tema di decorrenza e interruzione della prescrizione, ma la Corte esclude che le incertezze prospettate impedissero il decorso del termine.
Non vi è inversione dell’onere della prova nella ricostruzione della decorrenza della prescrizione e del soggetto obbligato.
Richiamato dai ricorrenti come norma erroneamente considerata, ma non incide sulla soluzione accolta dalla Corte in tema di prescrizione.
art. 6, comma 2, d.lgs. 251/1991
Richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie così come decisa dalla Corte d’appello.
È la disposizione che, riconoscendo una borsa di studio solo a favore dei beneficiari di sentenze amministrative irrevocabili, ha reso definitivo l’inadempimento residuo dello Stato e fatto decorrere la prescrizione decennale dal 27 ottobre 1999.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare errores in procedendo; la Corte ritiene i motivi inammissibili perché non si confrontano con la ratio della decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per censurare la falsa applicazione di norme sostanziali; la Corte reputa le doglianze inammissibili o manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza consolidata.
I motivi che contestano la decorrenza della prescrizione sono dichiarati inammissibili perché il provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
I ricorsi avverso il medesimo provvedimento sono stati riuniti.
Non occorreva ordinare la notificazione ai litisconsorti facoltativi non evocati in cassazione, poiché l’impugnazione per essi era ormai preclusa.
art. 234 Trattato CE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta non configurabile come autonoma domanda; in cassazione il rinvio è solo eventuale e solo se ricorrono rilevanza e decisività.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La statuizione sulle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile se non nei limiti ammessi dalla giurisprudenza di legittimità.
È stata ritenuta sussistente la condanna al pagamento di una somma ulteriore per la proposizione di ricorsi su questioni già consolidate in giurisprudenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Richiamato in relazione all’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
La legge è il punto di cesura che rende definitivo l’inadempimento residuo dello Stato e fa decorrere la prescrizione del credito risarcitorio.
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE
Sono il fondamento comunitario della pretesa risarcitoria per la tardiva e incompleta attuazione da parte dello Stato.
d.lgs. n. 257/1991
Ha realizzato solo la tardiva e parziale trasposizione delle direttive, lasciando inalterata l’inadempienza per il periodo rilevante.
La disciplina del trattamento economico prevista dall’art. 39 si applica ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 2006-2007, non ai precedenti.
Riguarda la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi per gli anni accademici successivi al differimento indicato dalla Corte.
d.P.C.M. 6 luglio 2007
Richiamato dai ricorrenti come momento dal quale avrebbero avuto certezza della mancata remunerazione, ma la Corte ne esclude la rilevanza ai fini della prescrizione.
Richiamato solo per il preteso danno da mancata attribuzione del punteggio, ma i ricorrenti non risultavano soccombenti su tale specifico punto.
Massime di principio
- Nei giudizi per il risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione di direttive UE in materia di medici specializzandi, il diritto risarcitorio si prescrive in dieci anni e il termine decorre, per i soggetti rimasti esclusi dalla disciplina di favore introdotta dalla L. n. 370/1999, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11.
- L’eccezione di prescrizione richiede l’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto; la qualificazione del termine applicabile e della norma prescrizionale è questione di diritto rimessa al giudice, il quale può individuare il corretto termine anche se la parte abbia evocato un diverso regime prescrizionale.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una ricostruzione non corrispondente a quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
- La consolidata giurisprudenza di legittimità sulla decorrenza della prescrizione in materia di specializzandi rende inammissibili, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., i motivi che chiedano un diverso approdo senza offrire argomenti idonei a superare il precedente nomofilattico.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è una domanda autonoma e, nel giudizio di cassazione, è configurabile solo se la questione è rilevante e decisiva; se la soluzione è già chiara alla luce della giurisprudenza consolidata, il rinvio va escluso.
- Le doglianze sulle spese di lite sono sindacabili in cassazione solo nei limiti della violazione dei criteri legali o di motivazione illogica, mentre la valutazione sull’opportunità della compensazione resta discrezionale del giudice di merito.
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