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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37180/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati a una società a responsabilità limitata e, separatamente, al soggetto ritenuto amministratore di fatto della stessa. Gli atti riguardavano, per un annualità d'imposta, l'omessa dichiarazione di ricavi e IVA relativi a cessioni immobiliari e, per un secondo atto, la mancata dichiarazione di un compenso e la mancata effettuazione/versamento della ritenuta. Il contribuente impugnava gli avvisi sostenendo che la notifica nei suoi confronti fosse illegittima: a suo dire, la qualità di amministratore di fatto non bastava a consentire la notifica diretta dell'avviso destinato alla società e, in assenza di una persona addetta alla ricezione presso la sede sociale, l'Ufficio avrebbe dovuto seguire la procedura speciale prevista per l'irreperibilità nel comune di domicilio fiscale. Il ricorso per cassazione denunciava quindi violazione delle norme sulle notificazioni degli atti tributari e del codice di procedura civile.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel sistema delle notificazioni tributarie, l'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 opera come norma speciale rispetto agli artt. 137 e ss. c.p.c., ma non esclude l'applicazione dell'art. 145 c.p.c. alle notifiche destinate alle società. Ha inoltre valorizzato l'art. 62 del d.P.R. n. 600/1973, secondo cui, ai fini tributari, l'amministratore anche di fatto rappresenta il soggetto diverso dalla persona fisica quando la rappresentanza non sia determinabile secondo la legge civile. Poiché l'amministratore di diritto era deceduto e non risultava individuabile un legale rappresentante secondo la legge civile, la notifica degli avvisi al soggetto ritenuto amministratore di fatto è stata giudicata corretta. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese per difetto di prova dell'avvenuta notifica del controricorso dell'Erario; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 85 c.p.c.

    "non ha effetto nei confronti dell'altra parte"

    La rinuncia al mandato del difensore non produce effetti nei confronti dell'altra parte e non incide sul giudizio di cassazione.

  • art. 145 c.p.c.

    Si applica anche alle notificazioni degli atti tributari destinati a società; consente la notificazione al rappresentante legale alle condizioni previste dalla norma.

  • art. 137 c.p.c.

    Costituisce la disciplina generale delle notificazioni, derogata dalle norme speciali tributarie.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    È norma speciale in materia di notificazioni degli atti tributari, ma non esclude l'applicazione dell'art. 145 c.p.c. alle notifiche dirette a società.

  • art. 62 d.P.R. n. 600/1973

    Attribuisce, ai fini tributari, la rappresentanza anche all'amministratore di fatto quando la rappresentanza non sia determinabile secondo la legge civile; consente quindi la notifica dell'avviso a tale soggetto se la società è priva di legale rappresentante individuabile.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    Invocato dal ricorrente come norma per la notifica in caso di irreperibilità della società; la Corte ne esclude la pertinenza rispetto alla questione decisa.

  • art. 60, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato a contrario per argomentare l'applicabilità dell'art. 145 c.p.c. alle notificazioni tributarie.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato in dispositivo.

  • art. 24 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato negli avvisi per la mancata effettuazione e il mancato versamento della ritenuta.

  • art. 7 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nell'avviso per la mancata dichiarazione del compenso.

Massime di principio

  • Nel sistema delle notificazioni degli atti tributari, l'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 è norma speciale rispetto alla disciplina codicistica, ma non esclude l'applicazione dell'art. 145 c.p.c. quando il destinatario sia una società.
  • Se il legale rappresentante di una società non è individuabile secondo la legge civile, l'avviso di accertamento può essere notificato anche all'amministratore di fatto, poiché l'art. 62 del d.P.R. n. 600/1973 gli attribuisce rappresentanza ai fini tributari.
  • Ai fini della validità della notifica a una società, è decisivo verificare non solo la sede o l'ufficio, ma anche la concreta individuabilità del soggetto legittimato a ricevere l'atto; l'assenza del rappresentante di diritto apre alla disciplina sulla rappresentanza di fatto.
  • La rinuncia al mandato del difensore non produce effetti verso la controparte e la sopravvenuta morte della parte non determina automaticamente l'interruzione del giudizio di cassazione, secondo la giurisprudenza richiamata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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