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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33096/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La docente, dopo essere stata assunta con contratti a tempo determinato e poi stabilizzata in ruolo, ha chiesto la disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, norma che disciplina il computo dell'anzianità di servizio del personale scolastico non di ruolo ai fini della ricostruzione di carriera. Sosteneva che, avendo svolto le medesime mansioni del personale assunto ab origine a tempo indeterminato, la diversa valutazione dell'anzianità pregressa determinasse una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dall'art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001. La Corte d'appello aveva però escluso in concreto la sussistenza di tale contrasto e rigettato la domanda; con il ricorso per cassazione veniva dedotta violazione e falsa applicazione della normativa europea e interna sopra richiamata, censurando il mancato riconoscimento della parità di trattamento nella ricostruzione della carriera.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso in concreto la discriminazione dopo un accertamento di fatto. La ricorrente, invece, aveva riproposto un principio astratto sulla parità di trattamento e sull'equivalenza delle mansioni, senza censurare specificamente l'accertamento compiuto dal giudice di merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e, per effetto dell'inammissibilità, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ.

    Il motivo di ricorso era incardinato sul vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    È richiamata come parametro del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili.

  • art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368

    art. 6 del d.l.vo 6 settembre 2001 n. 368

    È evocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa parità di trattamento nella valutazione dell'anzianità di servizio.

  • art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994

    La Corte ribadisce che va disapplicato solo quando, applicando i criteri ivi previsti, l'anzianità risultante sia inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato.

  • art. 489 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    La regola dell'equivalenza ivi prevista è ritenuta ininfluente ai fini dell'accertamento della discriminazione, che richiede un compiuto confronto in fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

    Serve a determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di ricostruzione della carriera del personale scolastico assunto a termine e poi immesso in ruolo, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato quando, applicando i criteri legali, l'anzianità riconosciuta risulti inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto sin dall'origine a tempo indeterminato, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sulla durata determinata.
  • L'accertamento della discriminazione tra lavoratore a termine stabilizzato e lavoratore a tempo indeterminato richiede una verifica comparativa in fatto delle condizioni di trattamento; non basta invocare in astratto l'equivalenza delle mansioni.
  • Il giudice di merito deve confrontare il trattamento riservato al lavoratore già a termine e poi stabilizzato con quello del dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare le interruzioni tra i contratti e senza fare affidamento esclusivo sulla regola dell'equivalenza.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una questione di principio, senza censurare l'accertamento concreto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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