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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32209/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un credito derivante da un contratto di mutuo agrario agevolato e da successive somministrazioni. In primo grado l’opposizione al decreto ingiuntivo è stata rigettata e gli opponenti sono stati condannati alla restituzione di quanto ricevuto. In appello gli eredi dell’originario opponente hanno lamentato: 1) la nullità del giudizio di appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del condebitore chiamato in primo grado, sostenendo la necessità di un litisconsorzio processuale; 2) l’erroneità del riconoscimento della legittimazione attiva della cessionaria del credito, assumendo l’incedibilità del credito agrario agevolato; 3) la carenza di interesse ad agire della banca, poiché essa sarebbe già stata munita di altro titolo esecutivo relativo al medesimo credito. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: quanto al primo, ha osservato che il condebitore era stato chiamato solo nell’azione di regresso e che, non essendo stata impugnata l’omessa pronuncia del primo giudice su tale domanda, si era formato giudicato interno; quanto al secondo, ha ritenuto la censura coperta dal giudicato formatosi sulla validità della cessione nel parallelo giudizio di opposizione a precetto; quanto al terzo, ha affermato che la definitività dell’opposizione a precetto non trasforma il titolo stragiudiziale in titolo giudiziale e non elimina l’interesse del creditore ad agire monitoriamente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità del giudizio di appello per omessa integrazione del contraddittorio, rilevando che il soggetto indicato non era parte necessaria del processo dopo il giudicato interno formatosi sulla mancata pronuncia della domanda di regresso. Ha inoltre respinto la censura sulla cessione del credito, richiamando il giudicato già formato sulla validità della cessione. Infine, ha confermato che il creditore conservava interesse ad agire in via monitoria anche se già munito di un titolo esecutivo stragiudiziale, poiché la sentenza che definisce l’opposizione non muta la natura del titolo stesso. Nulla è stato disposto sulle spese per la tardività del controricorso; è stato dato atto dell’obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    l’integrazione del contraddittorio per cause inscindibili non era dovuta nel caso concreto, perché il soggetto evocato non era più parte del processo dopo il giudicato interno sulla domanda di regresso

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la necessità del contraddittorio, ma non ritenuto violato

  • art. 156 c.p.c.

    invocato come norma processuale di nullità, ma la Corte ha escluso la nullità dedotta

  • art. 161 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso in tema di nullità della sentenza, ma la censura è stata respinta

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato in ricorso come parametro della dedotta nullità, ma senza esito favorevole

  • art. 1260 c.c.

    invocato per contestare la cedibilità del credito; la Corte ha ritenuto la censura infondata e coperta da giudicato

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità della cessione; la Corte non ha accolto la tesi

  • art. 100 c.p.c.

    la Corte ha escluso la carenza di interesse ad agire del creditore monitorio

  • art. 1299 c.c.

    richiamato per qualificare l’azione tra condebitori come regresso

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa impugnazione della mancata pronuncia sulla domanda di regresso ha determinato giudicato interno

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    la Corte ha escluso l’applicazione della sanzione aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. 10 agosto 1950, n. 646

    richiamata nel motivo di ricorso quale disciplina del credito agevolato; non è stata ritenuta ostativa alla cessione nel caso concreto

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni solidali, la chiamata in causa di un condebitore per regresso non determina di regola litisconsorzio necessario con le parti originarie; se la domanda di regresso non viene coltivata con impugnazione dell’omessa pronuncia, il giudicato interno può escludere la necessità di integrare il contraddittorio nei gradi successivi.
  • La censura sulla incedibilità di un credito è infondata se non è supportata da una specifica base normativa e, soprattutto, non può essere riesaminata quando sulla validità della cessione si sia già formato giudicato in altro procedimento tra le stesse parti o i loro successori.
  • Il rigetto definitivo dell’opposizione a precetto conferma l’esistenza del titolo esecutivo stragiudiziale, ma non ne muta la natura in titolo giudiziale; di conseguenza il creditore conserva l’interesse ad agire in via monitoria anche se già munito di un precedente titolo esecutivo.
  • La stabilità del titolo giudiziale ottenibile con il decreto ingiuntivo può costituire un’utilità ulteriore rispetto a un mero titolo stragiudiziale, sicché la domanda monitoria può essere proposta anche da chi disponga già di un titolo esecutivo stragiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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