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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23424/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale aveva impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze irrevocabili a carico di Valentino Fabiani e aveva rideterminato la pena complessiva. Il ricorso censurava il trattamento sanzionatorio, sostenendo la violazione degli artt. 99, comma 4, e 81, comma 4, cod. pen. (richiamati dall'art. 671, comma 2-bis, c.p.p.), poiché l'incremento per continuazione disposto dalla Corte territoriale sarebbe stato inferiore al terzo della pena "base" che avrebbe dovuto essere applicata a Fabiani, tenuto conto della sua dichiarata recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. L'ordinanza era stata notificata alla Procura generale il 21/10/2023 tramite PEC; il ricorso per cassazione è stato depositato il 17/11/2023, oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. per i procedimenti decisi in camera di consiglio. Perciò il gravame è stato dichiarato inammissibile e non è stata irrogata alcuna condanna alle spese né somma a favore della Cassa delle ammende, atteso che il ricorrente era parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte territoriale l'ha applicata per unire i due reati e rideterminare la pena complessiva.

  • art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre impugnazioni contro provvedimenti decisi in camera di consiglio; la Corte di cassazione l'ha richiamata per dichiarare il ricorso tardivo e quindi inammissibile.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Disciplina la recidiva reiterata e le conseguenze sul trattamento sanzionatorio; è stata invocata dal Procuratore generale per sostenere che la pena base doveva essere aumentata prima di calcolare l'incremento per continuazione.

  • art. 81, comma 4, cod. pen.

    Norma richiamata dall'art. 671 c.p.p. nel contesto del calcolo della pena complessiva; citata nel ricorso come criterio rilevante per la determinazione del trattamento sanzionatorio (la Corte però non si è pronunciata sul merito a causa dell'inammissibilità).

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Tipo di motivo di impugnazione invocato dal ricorrente (violazione di norme), con cui il Procuratore generale ha dedotto la violazione delle norme penali sul calcolo della pena.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato nella vicenda con riferimento alla trattazione in camera di consiglio senza partecipazione; la richiesta di trattazione orale è stata respinta perché il procedimento rientra in tale regime.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Norma penale che definisce il fatto criminoso (traffico di stupefacenti) per il quale Fabiani era stato condannato nelle sentenze esecutive menzionate; utile per contestualizzare i reati uniti in continuazione.

  • Cass. Sez. U, Sentenza n. 3775 del 21/12/2017

    Giurisprudenza citata a sostegno del principio che, se l'impugnante è la parte pubblica, l'inammissibilità per tardività non comporta condanna alle spese processuali né obbligo verso la Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Termini processuali: gli impugnativi contro provvedimenti decisi in camera di consiglio devono rispettare il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.; il mancato rispetto determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Effetto della tardività: quando la parte ricorrente è pubblica (es. Procuratore generale), l'inammissibilità per tardività comporta normalmente l'esclusione della condanna al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende, in linea con la giurisprudenza di legittimità.
  • Sul merito della continuazione: il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.) consente di unire più condanne e rideterminare la pena complessiva; nella pratica occorre verificare l'ordine e il calcolo degli aumenti (es. recidiva vs aumento per continuazione) per evitare errori nel computo.
  • Ordine di calcolo delle maggiorazioni sanzionatorie: in casi analoghi è essenziale chiarire se e come la recidiva (art. 99) debba essere computata sulla "pena base" prima di applicare l'incremento per continuazione o viceversa; ciò può incidere significativamente sull'entità finale della pena e deve essere motivato esplicitamente dal giudice dell'esecuzione.
  • Importanza della motivazione processuale: anche se il vizio dedotto riguarda la valutazione giuridica del calcolo della pena, la mancata tempestiva impugnazione impedisce alla Cassazione di entrare nel merito; pertanto, il rispetto dei termini è cruciale per ottenere una pronuncia sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme penali e processuali.

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