Cassazione Penale, Ordinanza n. 15557/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per più cessioni di sostanze stupefacenti. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e per asserita eccessività della pena, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato l'aumento per continuazione e il distacco dal minimo edittale, nonostante la confessione; 2) violazione dell'art. 521 c.p.p. e dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per avere la Corte d'appello valorizzato una aggravante non contestata, in particolare la non occasionalità delle cessioni, con lesione del diritto di difesa; 3) violazione di legge per omessa considerazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prospettata per la prima volta in cassazione e ritenuta applicabile anche ai reati di stupefacenti in presenza di profitto esiguo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a censurare il trattamento sanzionatorio a fronte di una motivazione ritenuta sufficiente e non illogica; ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione della Corte territoriale era coerente e che l'aggravante della non occasionalità era stata usata come argomento di valutazione della pena senza determinare una trasformazione sostanziale del fatto contestato; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché introdotto per la prima volta in cassazione, in violazione del principio di devoluzione e dei limiti dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma base incriminatrice per la cessione di sostanze stupefacenti contestata nei gradi di merito.
Richiamato per la continuazione tra più episodi di cessione e per la determinazione dell'aumento di pena.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Richiamato sia per la qualificazione del fatto come lieve entità, sia per il tema della non occasionalità delle cessioni e del relativo minimo edittale.
Norma invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge; la Corte ha ritenuto alcuni motivi non consentiti o manifestamente infondati in sede di legittimità.
Richiamato in relazione alla richiesta di attenuanti generiche e al loro bilanciamento con le aggravanti.
Parametro per la determinazione concreta della pena e per il discostamento dal minimo edittale.
Richiamato per il principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha escluso la violazione perché il fatto storico è rimasto invariato e la difesa ha potuto contraddire sugli elementi valorizzati.
Richiamato con riferimento all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, dedotta per la prima volta in cassazione.
Utilizzato per affermare la preclusione alla deduzione in cassazione di questioni non devolute al giudice di appello, salvo eccezioni non ricorrenti.
Richiamato nel ragionamento sui requisiti di specificità dei motivi di impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato per la delimitazione dei motivi d'impugnazione e l'inammissibilità di quelli generici o non specifici.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria conseguenti all'inammissibilità.
Richiamato in tema di discrezionalità nella graduazione degli aumenti di pena per i reati satellite.
Richiamato per il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del trattamento sanzionatorio quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, logica e non manifestamente illogica.
- La graduazione dell'aumento di pena per i reati satellite rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, quando l'incremento è contenuto, può essere motivata sinteticamente mediante richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti richiede una valutazione globale della loro incidenza sulla gravità del fatto; non è necessaria una comparazione numerica o meccanica tra circostanze di segno opposto.
- La confessione o l'ammissione del fatto non impone automaticamente la concessione delle attenuanti generiche, soprattutto se non accompagnata da concreti elementi di ravvedimento e se il quadro complessivo evidenzia una spiccata capacità a delinquere.
- La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti non comporta automaticamente l'applicazione della pena minima; il giudice può discostarsene valorizzando i criteri concreti di gravità, come quantità, qualità della sostanza, reiterazione delle condotte e precedenti specifici.
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza è violato solo quando vi sia una trasformazione sostanziale del fatto contestato in un fatto nuovo, eterogeneo o incompatibile; non basta la mancanza di corrispondenza formale, se il fatto storico resta immutato e la difesa ha potuto interloquire sugli elementi valorizzati.
- In cassazione non possono essere dedotte questioni nuove non devolute al giudice di appello, salvo i casi eccezionali di rilevabilità d'ufficio o di impossibilità di proporle prima; la mancata devoluzione determina la preclusione per interruzione della catena devolutiva.
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