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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19202/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'IVA per l'anno d'imposta 1994, emesso per omessa presentazione della dichiarazione annuale. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, ritenendosi che la mancata presentazione fosse dipesa dal sequestro della documentazione contabile. In appello, però, la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, reputando non adeguatamente documentata l'impossibilità di presentare la dichiarazione e confermando la pretesa erariale. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo che la CTR non si sarebbe pronunciata sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio ex art. 57 d.lgs. 546/1992, poiché la questione sarebbe stata nuova; 2) ancora nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe accolto tale eccezione di novità, assumendo che in primo grado non fosse stata contestata l'impossibilità oggettiva di presentare la dichiarazione a causa del sequestro della contabilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, poiché il rigetto della questione di inammissibilità era implicito nella statuizione di accoglimento dell'appello dell'Agenzia; il vizio non poteva quindi essere dedotto come violazione dell'art. 112 c.p.c., ma eventualmente come error in iudicando o vizio motivazionale. Quanto al secondo, la Corte ha rilevato difetto di autosufficienza del ricorso, poiché la parte non aveva riprodotto né sintetizzato la comparsa di risposta dell'Ufficio per dimostrare la non contestazione; inoltre, dal contenuto degli atti richiamati nella sentenza impugnata risultava che la CTR aveva esaminato l'intera questione e aveva logicamente ritenuto che la contribuente avesse comunque avuto il tempo di presentare la dichiarazione IVA. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata espressa pronuncia su un'eccezione può non integrare omessa pronuncia quando la decisione di merito sia logicamente incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione, configurandosi un rigetto implicito.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il vizio denunciabile riguarda la nullità della sentenza o del procedimento per errori processuali, ma non può essere usato per censurare un rigetto implicito della questione trattata dal giudice di merito.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    La parte contribuente invocava il divieto di proporre domande o eccezioni nuove in appello nel processo tributario; la Corte non entra nel merito della questione di novità perché ritiene che il relativo rigetto fosse implicito e che il motivo difettasse di autosufficienza.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Non ricorre omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito, accogliendo la domanda o la tesi incompatibile con l'eccezione, abbia implicitamente rigettato quest'ultima.
  • La censura di omessa pronuncia non può essere utilizzata per contestare una decisione implicita; in tale ipotesi il vizio va eventualmente ricondotto a violazione di legge o a difetto di motivazione, nei limiti del sindacato di legittimità.
  • Nel processo civile e tributario, la deduzione della non contestazione richiede che il ricorso per cassazione riporti in modo autosufficiente gli atti processuali rilevanti, così da consentire il controllo della Corte senza rinvii a fonti esterne.
  • I fatti possono considerarsi pacifici solo se la difesa della controparte sia incompatibile con il loro disconoscimento oppure abbia contestato solo alcuni fatti, mostrando disinteresse per gli altri; in difetto, la parte che invoca la non contestazione deve provarne specificamente i presupposti.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una valutazione logica degli elementi temporali e documentali allegati, la censura in cassazione non può limitarsi a riproporre una diversa lettura del fatto senza indicare specifici vizi motivazionali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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