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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27220/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasceva da un ricorso possessorio con cui il proprietario di un lotto, insieme a un altro comproprietario, chiedeva di essere reintegrato nel possesso di una strada di lottizzazione che collegava due tratti di via comunale e che, secondo l'assetto originario del piano di lottizzazione richiamato in un atto notarile del 1964, avrebbe dovuto avere larghezza di sette metri. I ricorrenti deducevano che i frontisti, dopo avere demolito una rete metallica di delimitazione, avevano edificato un muro in cemento armato più avanzato, occupando una striscia della strada e riducendone l'ampiezza, con conseguenti difficoltà di passaggio, manovra e parcheggio. In primo grado, all'esito della fase di reclamo e del successivo giudizio di merito possessorio, era stata disposta la rimozione del muro nella parte in cui restringeva il tracciato, mentre la domanda risarcitoria era stata respinta. In appello, però, la sentenza veniva riformata e il ricorso possessorio respinto per difetto di prova del possesso tutelabile nell'anno anteriore al ricorso. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1063, 1145, comma 2, 1168 e 2697 c.c., sostenendo che il titolo notarile che prevedeva la strada larga sette metri avrebbe dovuto essere valorizzato e che la Corte territoriale aveva trascurato anche la lesione delle facoltà di parcheggio e manovra; con il secondo motivo denunciava, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di prove testimoniali, CTU e fotografia, oltre a violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., lamentando un'erronea allocazione dell'onere della prova, che a suo dire gravava sui convenuti per dimostrare l'eventuale restringimento preesistente della strada.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, nei giudizi possessori, il titolo rileva solo ad colorandam possessionem e non può sostituire la prova dell'effettivo possesso, che incombe sul ricorrente; ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva compiuto un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, escludendo che fosse stata dimostrata una lesione possessoria apprezzabile. Il secondo motivo è stato giudicato a sua volta manifestamente infondato e, per la parte relativa agli artt. 115 e 116 c.p.c., inammissibile, perché mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al risarcimento del danno processuale ex art. 96, comma 3, c.p.c., al versamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1063 c.c.

    "l'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolate dal titolo"

    La norma è richiamata come propria dei giudizi petitori e non utilizzabile per fondare o sostituire la prova del possesso nei giudizi possessori; il titolo può solo colorare il possesso già dimostrato.

  • art. 1145, comma 2, c.c.

    È evocato dal ricorrente per sostenere la legittimazione all'azione possessoria, ma la Corte non ne trae un diverso esito perché il punto decisivo resta la mancata prova del possesso dedotto.

  • art. 1168 c.c.

    È richiamato come norma dell'azione di spoglio, ma la tutela è negata per difetto di prova della situazione possessoria e della lesione dedotta.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova del possesso grava sul ricorrente nel giudizio possessorio; non può usarsi la violazione dell'art. 2697 c.c. per ottenere in cassazione una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge; la Corte esclude la fondatezza delle censure perché esse mirano in realtà a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è scrutinabile solo nei limiti ristretti dell'omesso esame di un fatto decisivo; nella specie la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o ignori fatti non contestati; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o neghi di applicare il prudente apprezzamento ove richiesto; non è ammissibile censurare il solo cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La soccombenza nel ricorso ritenuto manifestamente infondato ha giustificato la condanna al risarcimento del danno processuale.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stata applicata la condanna in favore della Cassa delle Ammende in ragione della conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È menzionata la proposta di definizione anticipata per inammissibilità o manifesta infondatezza, poi seguita da istanza di decisione del ricorrente.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamata per il deposito della memoria del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte rileva i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio possessorio l'attore deve provare, prima di tutto, l'effettivo esercizio del possesso della situazione di fatto di cui chiede tutela nell'anno anteriore al ricorso; il titolo di proprietà o altro titolo reale non basta da solo.
  • Il titolo contrattuale o notarile può essere utilizzato solo ad colorandam possessionem, cioè per precisare i contorni di un possesso già dimostrato, ma non può sostituire la prova del possesso medesimo.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. non consente in cassazione di ottenere una nuova valutazione delle prove, quando la doglianza investe in realtà il libero apprezzamento del giudice di merito.
  • Nei motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. è necessario denunciare un vero omesso esame di un fatto decisivo; non è sufficiente contestare genericamente la lettura delle testimonianze, della CTU o della documentazione.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche, rispettivamente di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o di attribuzione alle prove di un valore diverso da quello legale; non può essere prospettata per rimettere in discussione il prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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