Cassazione Civile, Ordinanza n. 02798/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TOSAP per l’anno 2010 emesso in relazione all’occupazione del soprassuolo mediante un viadotto autostradale insistente su area comunale. La società incaricata della riscossione sosteneva che, per effetto di un precedente arresto della Cassazione relativo ad annualità pregresse, si fosse formato un giudicato esterno circa la debenza della TOSAP per il medesimo cavalcavia; inoltre lamentava la violazione degli artt. 38, 39 e 49 del d.lgs. n. 507/1993, perché il giudice di appello aveva escluso il presupposto impositivo ritenendo che la concessione statale e la destinazione pubblicistica dell’opera escludessero la tassa. La società autostradale, dal canto suo, proponeva ricorso incidentale deducendo che la CTR non avesse considerato un diverso giudicato esterno favorevole, relativo all’annualità 2009, e denunciando omessa pronuncia, difetto assoluto di motivazione e violazione dell’art. 2909 c.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura della ricorrente principale sul giudicato esterno e ha escluso che il precedente invocato dalla società autostradale potesse vincolare il giudizio, poiché le questioni comuni erano di puro diritto e l’interpretazione delle norme non è coperta da giudicato come se esistesse uno stare decisis. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, richiamando il principio già affermato in casi analoghi: il presupposto della TOSAP è l’occupazione di spazi ed aree pubbliche che comporti sottrazione all’uso pubblico, anche quando l’occupazione sia effettuata con opere o impianti soprastanti il suolo; il viadotto autostradale integra un’occupazione tassabile e non opera l’esenzione dell’art. 49, lett. a), perché non si tratta di occupazione effettuata dallo Stato, ma del concessionario che agisce in autonomia. È stato rigettato il ricorso incidentale, cassata la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Spese compensate per il progressivo consolidarsi dei principi giurisprudenziali; disposto altresì l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Il presupposto TOSAP è l'occupazione di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile comunale o provinciale, che comporti effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico; sono soggette a tassa anche le occupazioni soprastanti.
art. 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Rileva l'occupazione di fatto o autorizzata; nel caso concreto la mancanza della concessione comunale non esclude la tassabilità dell'occupazione.
art. 49, lett. a, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L'esenzione non opera quando l'occupazione non è effettuata dallo Stato, ma da un concessionario che gestisce l'opera in autonomia.
Il giudicato copre il decisum nei limiti dell'identità soggettiva e oggettiva, ma non impedisce al giudice di interpretare autonomamente la norma giuridica; la mera questione di diritto non è vincolata come precedente.
art. 143 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
La società concessionaria esegue progettazione e realizzazione dell'opera pubblica e gestisce e sfrutta economicamente i lavori realizzati per la durata della concessione; ciò esclude che agisca come mero sostituto dello Stato.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge nei motivi relativi agli artt. 38, 39, 49 d.lgs. 507/1993 e all'art. 2909 c.c.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia e difetto assoluto di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Ai fini della TOSAP, il presupposto impositivo è costituito dall'occupazione di fatto o di diritto di spazi pubblici che produca una concreta sottrazione all'uso pubblico; l'imposta non richiede necessariamente una concessione o autorizzazione comunale, essendo sufficiente l'occupazione stessa salvo specifiche esenzioni di legge.
- Le occupazioni realizzate con impianti o opere soprastanti il suolo pubblico sono assoggettabili a TOSAP al pari di quelle sottostanti, quando incidano sull'utilizzazione dell'area pubblica e ne limitino l'uso.
- L'esenzione TOSAP prevista per le occupazioni effettuate dallo Stato non si estende automaticamente al concessionario di un'opera pubblica: se il concessionario realizza e gestisce l'opera in autonomia, l'occupazione gli è imputabile direttamente e resta tassabile.
- Il giudicato esterno non copre, come vincolo autonomo, la sola interpretazione di norme giuridiche se non coincide una situazione giuridica soggettivamente e oggettivamente identica; il giudice successivo conserva il potere-dovere di interpretare la norma applicabile, restando affidato l'uniforme indirizzo alla funzione nomofilattica della Cassazione.
- Quando la Corte dispone di tutti gli elementi di fatto necessari e la questione è solo giuridica, può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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