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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31725/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario il silenzio-rigetto formatosi sulla sua istanza di revisione del classamento e della rendita catastale di un immobile sito in Genova, sostenendo che l’unità non avesse i requisiti di signorilità necessari per la categoria A/1 e chiedendo il riclassamento in categoria A/2, classe 2. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR invece aveva accolto l’appello del contribuente valorizzando: il calo del mercato immobiliare risultante dai valori OMI, la minore superficie effettiva dell’immobile rispetto a quella indicata dall’Ufficio, l’assenza di elementi di pregio, le ridotte altezze dei vani e le modeste dimensioni dei servizi igienici, ritenendo non decisivo il richiamo all’art. 38 TUIR. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 TUIR, perché la CTR avrebbe dovuto negare la revisione in assenza della prova concreta e attuale di una diminuzione di redditività dell’immobile, ritenendo tale presupposto essenziale per il diverso classamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell’Agenzia non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non aveva applicato all’istanza la disciplina dell’art. 38 TUIR, ma aveva affermato la proponibilità della richiesta di rettifica del classamento in presenza di una rappresentazione non veritiera della situazione di fatto e aveva poi fondato il proprio convincimento su elementi fattuali relativi alle caratteristiche dell’immobile. La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di classamento, il contribuente può sempre chiedere la correzione dei dati e della rendita proposta quando la situazione dichiarata non corrisponda al vero, e può ricorrere al giudice tributario per ottenere una definizione specifica della propria proprietà. Conseguentemente ha condannato l’Agenzia alle spese di lite e, in applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., anche al pagamento di un’ulteriore somma in favore del controricorrente; ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché la parte soccombente era un’Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 38 TUIR

    la Corte esclude che la disciplina sul raffronto tra reddito effettivo e rendita catastale per le finalità proprie della norma sia l’unico e necessario presupposto per chiedere la rettifica del classamento catastale; la CTR aveva correttamente ritenuto non decisiva tale norma nel caso di specie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 1 del D.M. 19 aprile 1994 n. 701

    il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva ha natura ordinatoria e non perentoria.

  • art. 53 Cost.

    la non emendabilità di dichiarazioni catastali originariamente inesatte sarebbe in contrasto con il principio di capacità contributiva.

  • art. 10 L. 7 luglio 2000 n. 212

    "i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede"

    giustifica la rettificabilità delle dichiarazioni errate e la possibilità di non far permanere un’imposizione non dovuta.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    in caso di decisione conforme alla proposta di definizione agevolata, la Corte applica la condanna equitativa per lite temeraria/processo abusivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso secondo la proposta del consigliere delegato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    non si applica quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di classamento catastale, il contribuente può chiedere in ogni momento la correzione della rendita proposta quando la situazione di fatto o di diritto originariamente dichiarata risulti non veritiera; il procedimento ha natura accertativa e non costitutiva.
  • La facoltà del contribuente di rettificare dati e rendita catastale non è soggetta a un limite temporale di decadenza, poiché la rendita ha efficacia pluriennale e l’assetto catastale deve restare aderente alla realtà del bene.
  • La disciplina dell’art. 38 TUIR non esaurisce né condiziona in modo esclusivo la possibilità di ottenere la revisione del classamento, se la domanda si fonda su elementi diversi e autonomi relativi alle caratteristiche concrete dell’immobile.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non attinge la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • La qualificazione di un’abitazione come signorile, civile o popolare va ricostruita secondo le nozioni di comune esperienza del contesto spazio-temporale rilevante, senza automatica sovrapposizione alla nozione di immobile di lusso utilizzata da altre discipline fiscali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

Testo integrale

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