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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31019/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto del 25 giugno 2012 per la costruzione di un edificio destinato a residenza per anziani. L'appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo residuo dei lavori; la committente proponeva opposizione e, in un giudizio riunito, domandava anche l'accertamento della responsabilità ex art. 1669 c.c. dell'appaltatrice per gravi difetti di costruzione. Il Tribunale rigettava l'opposizione, riconosceva la responsabilità dell'appaltatrice per i gravi difetti e accertava un ulteriore credito dell'appaltatrice per il saldo lavori, operando la compensazione tra i reciproci crediti. In appello la committente insisteva per contestare l'entità dei lavori e il valore probatorio della documentazione posta a base della decisione, deducendo che due documenti sopravvenuti, prodotti in appello, dimostrassero un importo dei lavori inferiore e l'inaffidabilità dei SAL e del certificato di esecuzione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale per omesso esame di tali documenti, sostenendo che la Corte d'appello non ne avesse tenuto conto. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 1362 c.c. sull'interpretazione dell'art. 2 del contratto di appalto, assumendo che la clausola non consentisse la variazione del corrispettivo nei termini ritenuti dai giudici di merito e che mancasse prova dell'esercizio dello ius variandi da parte della committente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i documenti sopravvenuti non erano decisivi: la sentenza impugnata era già sorretta da un compiuto quadro probatorio fondato su SAL, certificato di regolare esecuzione, nota inviata alla banca, testimonianza del direttore dei lavori e accertamento che la variazione dei lavori era stata richiesta nell'ambito dello ius variandi contrattuale. Ha inoltre osservato che la dichiarazione prodotta dalla stessa ricorrente, favorevole alla sua tesi, non aveva valore di confessione stragiudiziale, e che il verbale di sommarie informazioni rese in sede penale aveva al più valore indiziario e non idoneo a sovvertire la prova testimoniale acquisita nel giudizio civile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell'art. 1362 c.c., mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio e a una nuova ricostruzione del fatto, non a censurare un reale errore interpretativo della clausola contrattuale. In conseguenza del rigetto, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controricorrente e al pagamento della somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    richiamato come fondamento della domanda di responsabilità per gravi difetti di costruzione dell'opera

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    richiamato per l'ammissibilità in appello di documenti sopravvenuti non prodotti in primo grado

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice omette di valutare prove dedotte come decisive o pone a base fatti notori o di scienza personale

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi liberamente valutabili o viceversa

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    usato per censurare violazione di legge e omesso esame di documenti; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato come possibile causa di inammissibilità per doppia conforme, pur senza che ciò fosse decisivo nella specie

  • art. 1362 c.c.

    la censura è stata dichiarata inammissibile perché non attaccava una vera interpretazione della clausola, ma la valutazione delle prove

  • art. 2 del contratto di appalto del 25.6.2012

    clausola interpretata come previsione di ius variandi entro il limite di un quinto, con applicazione dei prezzi unitari per i lavori aggiuntivi

  • art. 1661, comma 1, c.c.

    richiamato come modello della clausola contrattuale sullo ius variandi dell'appalto

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la condanna conseguente alla sostanziale conformità della decisione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio a seguito di istanza del ricorrente

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna al risarcimento del danno per ricorso ritenuto sostanzialmente conforme alla proposta di definizione accelerata

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare genericamente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: essa è configurabile solo quando il giudice ometta di considerare una prova decisiva specificamente dedotta, oppure attribuisca a una prova il valore che l'ordinamento non le riconosce.
  • Il mancato esame di un documento è censurabile in cassazione solo se il documento è decisivo in senso rigoroso, cioè tale da privare di fondamento la ratio decidendi e da smentire con certezza le altre risultanze istruttorie poste a base della decisione.
  • Documenti sopravvenuti o atti formati in altro procedimento possono avere, al più, valore indiziario o di prova atipica se non assistiti da efficacia vincolante; non bastano a sovvertire una decisione fondata su prova testimoniale e documentale acquisita nel contraddittorio civile.
  • Se la clausola contrattuale è già stata interpretata dal giudice di merito, la denuncia di violazione dell'art. 1362 c.c. è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
  • Nei giudizi di legittimità, la contestazione della quantificazione del corrispettivo di appalto, quando si risolva nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e delle prove, non integra un vero vizio di interpretazione contrattuale.
  • Quando il ricorso per cassazione è sostanzialmente conforme alla proposta di definizione accelerata, la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e dichiarare l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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