Cassazione Civile, Ordinanza n. 21100/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (compratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di un terreno. Il promissario acquirente aveva agito per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare, deducendo che il promittente venditore era rimasto inadempiente: non si era presentato dal notaio per il definitivo e, nel frattempo, aveva consentito a terzi l'iscrizione di ipoteca sul bene, nonostante il prezzo fosse stato integralmente pagato e risultasse una quietanza di pagamento sottoscritta dalla venditrice, ritenuta autentica all'esito di consulenza grafologica. Il tribunale aveva trasferito il bene all'attore; la corte d'appello aveva confermato il merito, limitandosi a rideterminare le spese. Nel ricorso per cassazione la venditrice deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza e violazione degli artt. 702 ter e 702 quater c.p.c. nonché dell'art. 2702 c.c., lamentando il mancato esame della prova testimoniale diretta a dimostrare che la quietanza fosse stata riempita contra pacta su un foglio firmato in bianco. Sosteneva che l'accordo sul riempimento era intercorso con il proprio genitore, considerato terzo estraneo, e non con la controparte processuale. Con il secondo motivo, formulato in via condizionata, deduceva la violazione degli artt. 112 e 702 bis c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d'appello con cui si contestava la declaratoria di tardività della prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i due motivi congiuntamente manifestamente infondati e ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità sul tema del riempimento di documento firmato in bianco. La Corte ha chiarito che il riempimento absque pactis integra falsità materiale e richiede querela di falso, mentre il riempimento contra pacta configura violazione del mandatum ad scribendum e può essere provato senza querela di falso solo se si dimostri l'esistenza di un patto con la controparte che ha partecipato al giudizio e al rapporto dedotto. Nel caso concreto, la prova testimoniale era irrilevante perché mirata a dimostrare un accordo con un terzo estraneo, mentre per contestare l'efficacia della quietanza, riconosciuta come autentica, sarebbe stata necessaria la querela di falso. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al procedimento sommario di cognizione e alle censure sulla prova testimoniale e sull'ordinanza di primo grado.
Richiamato quale norma asseritamente violata per il mancato esame della prova testimoniale nel procedimento sommario.
Richiamato quale norma asseritamente violata in punto di ammissione della prova e struttura del giudizio sommario.
Richiamato per contestare l'efficacia probatoria della quietanza sottoscritta e la sua riferibilità alla sottoscrittrice.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla tardività della prova testimoniale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/errores in procedendo.
Applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata.
Richiamato per la definizione camerale in base alla proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per la possibile definizione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di documento firmato in bianco, il riempimento absque pactis costituisce falsità materiale e, per contestarne l'efficacia, è necessaria la querela di falso.
- Il riempimento contra pacta integra invece violazione del mandatum ad scribendum e può essere provato senza querela di falso solo quando si deduca e provi l'esistenza di un accordo di riempimento con la controparte del rapporto dedotto in giudizio.
- La prova dell'abusivo riempimento non è rilevante se diretta a dimostrare un patto intervenuto con un terzo estraneo al giudizio e al contratto, poiché non incide sull'efficacia probatoria del documento nei confronti della parte in causa.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre censure già incompatibili con un orientamento giurisprudenziale consolidato, è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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