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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01277/2025 del 19/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, richiesta dal Procuratore della Repubblica sulla base del bilancio 2016 che evidenziava un attivo patrimoniale ritenuto superiore alla soglia di fallibilità. La società si era opposta sostenendo che l’unico bene immobiliare di sua proprietà era stato contabilizzato a valori ormai non più realistici, poiché immutati da anni e non aggiornati al deprezzamento del mercato immobiliare; deduceva che il valore corretto dovesse essere quello di realizzo, anche perché la società era in liquidazione, e chiedeva quindi la revoca del fallimento. Con il ricorso per cassazione articolava due motivi: primo, violazione degli artt. 2424 e 2426 c.c. e dell’art. 1 l.fall., sostenendo che l’immobile dovesse essere qualificato come rimanenza e valutato al valore di realizzo, non al costo storico; secondo, omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse considerato l’inattendibilità del dato di bilancio, la richiesta di CTU e una situazione patrimoniale aggiornata depositata in atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato, perché conforme alla giurisprudenza di legittimità, il primo motivo: ai fini del superamento della soglia di fallibilità ex art. 1, comma 2, lett. a), l.fall., il valore degli immobili iscritti tra le immobilizzazioni materiali va determinato secondo i criteri contabili del costo di acquisto o di produzione al netto degli ammortamenti ex art. 2426, nn. 1 e 2, c.c., e non secondo il valore di mercato al momento della decisione. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico e non di valutazioni o risultanze probatorie; inoltre, non vi era omessa pronuncia, essendovi una reiezione implicita compatibile con l’impostazione della decisione di merito. La Corte ha inoltre osservato che il mancato accoglimento della CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa delle parti intimate; è stato invece dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dei presupposti dimensionali per l’esonero dalla fallibilità, il valore degli immobili iscritti tra le immobilizzazioni materiali va determinato secondo i criteri contabili di bilancio fondati sul costo storico al netto degli ammortamenti, e non sul valore di mercato attuale.
  • La qualificazione del bene nel bilancio e il criterio legale di valutazione applicabile non possono essere sovvertiti in cassazione mediante il richiamo a criteri contabili incompatibili con la voce di bilancio concretamente utilizzata dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per censurare il mancato esame di elementi istruttori che non integrano un fatto storico decisivo.
  • Non integra omessa pronuncia la mancata esposizione espressa su una specifica allegazione quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la pretesa dedotta, configurandosi una statuizione implicita di rigetto.
  • La mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione del diniego è desumibile dal complesso della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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