Cassazione Civile, Ordinanza n. 01277/2025 del 19/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, richiesta dal Procuratore della Repubblica sulla base del bilancio 2016 che evidenziava un attivo patrimoniale ritenuto superiore alla soglia di fallibilità. La società si era opposta sostenendo che l’unico bene immobiliare di sua proprietà era stato contabilizzato a valori ormai non più realistici, poiché immutati da anni e non aggiornati al deprezzamento del mercato immobiliare; deduceva che il valore corretto dovesse essere quello di realizzo, anche perché la società era in liquidazione, e chiedeva quindi la revoca del fallimento. Con il ricorso per cassazione articolava due motivi: primo, violazione degli artt. 2424 e 2426 c.c. e dell’art. 1 l.fall., sostenendo che l’immobile dovesse essere qualificato come rimanenza e valutato al valore di realizzo, non al costo storico; secondo, omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse considerato l’inattendibilità del dato di bilancio, la richiesta di CTU e una situazione patrimoniale aggiornata depositata in atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato, perché conforme alla giurisprudenza di legittimità, il primo motivo: ai fini del superamento della soglia di fallibilità ex art. 1, comma 2, lett. a), l.fall., il valore degli immobili iscritti tra le immobilizzazioni materiali va determinato secondo i criteri contabili del costo di acquisto o di produzione al netto degli ammortamenti ex art. 2426, nn. 1 e 2, c.c., e non secondo il valore di mercato al momento della decisione. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico e non di valutazioni o risultanze probatorie; inoltre, non vi era omessa pronuncia, essendovi una reiezione implicita compatibile con l’impostazione della decisione di merito. La Corte ha inoltre osservato che il mancato accoglimento della CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa delle parti intimate; è stato invece dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale base della richiesta di dichiarazione di fallimento avanzata dal Pubblico Ministero
art. 1, comma 2, lett. a), l.fall.
la soglia di fallibilità va verificata applicando i criteri contabili richiamati dal legislatore, non il valore di mercato del bene al momento del giudizio
le poste attive di bilancio rilevano secondo la loro iscrizione contabile nello stato patrimoniale
per le immobilizzazioni materiali si applica il costo storico al netto degli ammortamenti
ritenuto non pertinente al caso di specie
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto per la censura di violazione di legge sui criteri di valutazione del bene
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario
invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze contabili
invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio
richiamato come eccezione al principio secondo cui il giudizio di legittimità ha ad oggetto la sola sentenza di appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini della verifica dei presupposti dimensionali per l’esonero dalla fallibilità, il valore degli immobili iscritti tra le immobilizzazioni materiali va determinato secondo i criteri contabili di bilancio fondati sul costo storico al netto degli ammortamenti, e non sul valore di mercato attuale.
- La qualificazione del bene nel bilancio e il criterio legale di valutazione applicabile non possono essere sovvertiti in cassazione mediante il richiamo a criteri contabili incompatibili con la voce di bilancio concretamente utilizzata dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per censurare il mancato esame di elementi istruttori che non integrano un fatto storico decisivo.
- Non integra omessa pronuncia la mancata esposizione espressa su una specifica allegazione quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la pretesa dedotta, configurandosi una statuizione implicita di rigetto.
- La mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione del diniego è desumibile dal complesso della decisione.
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