Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20243/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda nasce dall'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società a responsabilità limitata in liquidazione, su richiesta del Pubblico Ministero. La società, per il tramite dell'amministratore, aveva proposto reclamo ex art. 51 CCII avverso la decisione del Tribunale, sostenendo di non essere assoggettabile alla procedura perché in possesso dei requisiti di esenzione previsti dall'art. 2, lett. d, CCII e, in particolare, perché non avrebbe superato i parametri dimensionali relativi ad attivo, ricavi e indebitamento. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo rilevando che l'onere di provare tali requisiti gravava sul debitore e che la società non aveva prodotto bilanci, scritture obbligatorie o altra documentazione idonea a dimostrare il mancato superamento delle soglie; ha inoltre ritenuto irrilevanti alcuni documenti prodotti (disdetta del contratto, riconsegna dei locali, defiscalizzazione del registratore di cassa) anche perché la società non risultava cancellata dal registro delle imprese. In cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 347 c.p.c. e 132-bis disp. att. c.p.c. e vizio motivazionale per omessa acquisizione del fascicolo di primo grado, nel quale sarebbe stata contenuta una relazione di polizia giudiziaria favorevole alla tesi difensiva; 2) violazione degli artt. 2, comma 1, lett. d), e 121 CCII e vizio motivazionale per omesso esame di documenti e tabelle che avrebbero dimostrato l'insussistenza dei presupposti dimensionali, anche con riferimento all'indebitamento residuo; 3) violazione dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 in tema di contributo unificato, assumendo l'erroneità della condanna all'ulteriore importo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha osservato che la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non determina di per sé invalidità del giudizio di appello e che, comunque, i documenti richiamati attengono a profili di insolvenza non decisivi perché non oggetto di specifica contestazione in appello; inoltre, le risultanze invocate non sarebbero state decisive ai fini della qualità di imprenditore minore, essendo rimasta non provata la mancanza di superamento dei parametri di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti già accertato la mancata prova del mancato superamento dei parametri relativi ad attivo e ricavi, rendendo superfluo l'esame del solo indebitamento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non chiariva la ragione dell'asserito errore sull'art. 13 d.P.R. 115/2002, essendo comunque il reclamo stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La mancata acquisizione del fascicolo di primo grado da parte del giudice d'appello non integra di per sé un vizio del procedimento o della sentenza, soprattutto quando gli atti in esso contenuti non siano pertinenti rispetto ai motivi di gravame o non siano decisivi per la decisione.
  • Nei giudizi relativi all'assoggettabilità a liquidazione giudiziale, incombe sul debitore l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la procedura; la mera allegazione, priva di riscontri documentali, non è sufficiente.
  • Se il giudice accerta il mancato assolvimento dell'onere probatorio sui parametri relativi ad attivo patrimoniale e ricavi, l'esame di ulteriori profili, come l'ammontare dell'indebitamento, può essere legittimamente ritenuto superfluo.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che non spieghi in modo chiaro e specifico l'errore ascritto al giudice di merito.
  • La condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato segue la declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso, salvo che non ricorrano espressi esoneri di legge.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.