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Sentenza

Sentenza del 23/10/2020 n. 23276 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Rimborso dell'accisa pagata sulle forniture di energia (periodo 1.1.2011-31.5.2012) richiesto in ragione dell'esenzione "opificio" di cui all'art. 52 TUA comma 3, lett. f) per consumi mensili > 1.200.000 kWh. L'Ufficio ha negato il rimborso sostenendo che il gestore aeroportuale non è un "opificio industriale" (produce servizi non beni), che non era unico utilizzatore dell'energia poiché parte veniva rivenduta a terzi, e che mancavano la denuncia come officina elettrica e i contatori necessari per quantificare il consumo esente. Il fornitore (ricorrente) ha impugnato il diniego in sede tributaria, ottenendo accoglimento in primo grado ma soccombendo in appello; la cassazione è stata invocata per tre motivi (valutazione della presunta non contestazione, onere della prova e interpretazione di "opificio industriale").

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (principio di non contestazione) e ha accolto il secondo e il terzo. Ha stabilito che: a) il concetto di "opificio industriale" ai fini dell'art. 52 TUA deve essere letto in senso esteso e comprende anche stabilimenti in cui si producono o scambiano servizi che generano una "nova utilitas" (quindi il gestore aeroportuale può rientrare nella nozione); b) la mancata denuncia come officina elettrica e l'assenza di contatori non impediscono automaticamente la fruizione dell'esenzione: il soggetto che la invoca può dimostrarne i presupposti con gli ordinari mezzi di prova (es. fatture, documentazione delle cessioni a terzi, calcolo per differenza). La sentenza di merito è cassata e il caso è rinviato alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione perché valuti concretamente la documentazione probatoria e decida sul rimborso richiesto; la Corte dispone che la C.T.R. si uniformi ai principi espressi.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), articolo 52, comma 3, lettera f)

    "3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica: f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente"

    La Corte interpreta "opificio industriale" in senso esteso: comprende anche stabilimenti destinati alla produzione o allo scambio di servizi che generino una "nuova utilità" (riferimento a art. 2195 c.c.), pertanto anche il gestore aeroportuale può rientrarvi se sussistono gli altri requisiti (soprattutto il consumo soglia).

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), articolo 53

    L'obbligo di denuncia dell'officina elettrica previsto dall'art. 53 non è considerato dalla Corte condizione "sine qua non" per il sorgere del diritto all'esenzione: si tratta di adempimenti funzionali ai controlli amministrativi e non preclusivi del diritto, che può essere dimostrato con altri mezzi probatori.

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), articolo 55

    Le prescrizioni tecniche (es. applicazione di congegni o apparecchi di misurazione) non esauriscono gli strumenti probatori per dimostrare i consumi esenti; la loro mancata osservanza non preclude automaticamente l'agevolazione.

  • Codice civile, articolo 2195, n. 1

    La definizione di imprenditore "industriale" ai sensi dell'art. 2195 (impresa diretta alla produzione di beni o servizi) è richiamata per estendere il concetto di "opificio industriale" anche alle attività di servizi che creano una "nuova utilità".

  • Codice civile, articolo 2697

    Riferimento ai principi sull'onere della prova: la Corte conferma che l'onere della prova grava su chi allega il fatto rilevante (il consumo per uso proprio), ma tale prova può essere fornita con i normali mezzi di prova previsti dall'ordinamento e non esclusivamente mediante la denuncia e i contatori.

  • Codice di procedura civile, articolo 115

    Il principio di non contestazione riguarda fatti materiali pacifici e non può essere esteso al criterio di valutazione delle prove spettante al giudice; pertanto la censura basata su presunta non contestazione è infondata.

  • Riferimenti giurisprudenziali (Cass. n. 21730/2004, Cass. n. 27670/2013, Cass. n. 12431/2007, Cass. n. 19321/2011, Cass. n. 22007/2013, Cass. n. 1985/2019, Cass. n. 21816/2017)

    Vengono richiamati precedenti che: a) offrono diverse interpretazioni della nozione di "opificio"; b) affermano che la mancata denuncia e la mancata applicazione di misuratori non rendono preclusa la fruizione delle esenzioni, purché i requisiti possano essere provati con altri mezzi; c) precisano che il mancato invio mensile dei dati non comporta automaticamente decadenza.

Massime di principio

  • Il concetto di "opificio industriale" ai fini dell'esenzione dell'accisa sull'energia elettrica va interpretato in senso ampio e può comprendere stabilimenti destinati alla produzione o allo scambio di servizi che generino una nuova utilità (es. gestori aeroportuali), purché ricorra la soglia di consumo prevista.
  • La mancata denuncia come officina elettrica e l'assenza di contatori non precludono automaticamente il diritto all'esenzione: il contribuente deve comunque provare, con gli ordinari mezzi di prova, la quantità di energia utilizzata per usi esenti.
  • L'onere della prova grava sul soggetto che invoca l'agevolazione: può soddisfarsi anche con documentazione commerciale e contabile (es. fatture di fornitura, fatture emesse a terzi, contratti di sub-concessione, bilanci energetici e calcolo "per differenza").
  • Il rispetto formale di adempimenti amministrativi (denuncia, invio mensile dati) è utile e consigliabile ma non necessariamente condizione imprescindibile per ottenere l'agevolazione se la legge non stabilisce espressa decadenza; tuttavia la loro assenza può complicare l'onere probatorio.
  • Nelle controversie, il giudice deve valutare concretamente la documentazione presentata e può ammettere metodi indiretti di quantificazione dei consumi (es. calcolo per differenza) se ritenuti attendibili.
  • Per evitare contestazioni future è opportuno che i soggetti che ritengono di avere diritto all'esenzione adottino misure organizzative e documentali (contatori, registrazioni dedicate, fatturazione distinta, invio tempestivo dei dati all'Amministrazione) e mantengano evidenze che consentano di distinguere le cessioni a terzi dall'uso proprio.

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