Sentenza del 23/10/2020 n. 1136 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sui redditi - agevolazioni fiscali - associazioni sportive dilettantistiche - ASD - concessione - presupposto - dato formale - non è sufficiente - attività sostanziale - va considerata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Richiesta di agevolazioni fiscali/esenzione d'imposta per un'associazione senza scopo di lucro. L'amministrazione contestava che la semplice affiliazione al CONI o la veste formale non dimostrassero l'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e la conformità alle clausole statutarie richieste per beneficiare delle agevolazioni.
La decisione
La Corte ha affermato che l'accesso alle agevolazioni fiscali per le associazioni senza finalità lucrative dipende dall'effettivo svolgimento di attività non lucrative e non dalla sola veste formale o dall'affiliazione al CONI. L'onere della prova circa la natura non lucrativa e la conformità alle clausole statutarie ricade sul contribuente; la mera affiliazione al CONI non è sufficiente a soddisfare tale onere. Di conseguenza, nelle ipotesi in cui il contribuente non dimostri concretamente tali requisiti, l'agevolazione può essere negata (rigetto del beneficio richiesto).
Massime di principio
- Le agevolazioni tributarie per associazioni senza scopo di lucro devono essere valutate sulla base della sostanza (attività concreta) e non del mero dato formale o dell'affiliazione a enti sportivi.
- L'onere della prova circa la natura non lucrativa e la conformità statutaria grava sul contribuente/associazione; senza adeguata documentazione l'amministrazione può negare le agevolazioni.
- L'affiliazione al CONI non costituisce prova automatica del requisito non lucrativo: serve documentazione comprovante attività, finalità e modalità di gestione coerenti con l'assenza di scopo di lucro.
- Lo statuto/atto costitutivo deve contenere le clausole richieste (es. divieto di distribuire utili, destinazione del patrimonio, norme sulla vita associativa e democraticità) e queste devono essere effettivamente rispettate nella pratica.
- Documentazione amministrativa e contabile (bilanci, verbali delle assemblee, tesseramento, programmi attività, rendiconti, fatture/quote associative) è essenziale per dimostrare la natura non lucrativa.
- Le attività commerciali svolte dall'associazione devono essere accessorie e non prevalenti; è consigliabile una contabilità separata e chiara per le attività commerciali rispetto a quelle istituzionali.
- In casi analoghi è prudente adeguare statuto e governance alle prassi richieste dalla normativa e conservare prove documentali delle attività effettivamente svolte per prevenire contestazioni fiscali.
- In sede contenziosa, l'amministrazione può legittimamente disconoscere l'agevolazione se il contribuente non fornisce prove convincenti della sostanziale assenza di fini di lucro.
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