Sentenza del 23/10/2020 n. 742 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto alla richiesta di rimborso IRPEF (e relative addizionali) per i canoni di locazione relativi agli anni 2008-2011 riferiti al complesso immobiliare denominato P. Q. C. La ricorrente sosteneva che, benché il vincolo di interesse storico-artistico fosse stato riconosciuto solo parzialmente (su un tabernacolo in facciata e sull'arredamento della farmacia), tali vincoli rendessero l'immobile nel suo complesso meritevole del regime agevolato previsto dall'art. 11 L. 413/1991 in quanto la porzione vincolata sarebbe inscindibile dall'intero edificio sotto profili materiale, artistico e economico. L'Ufficio eccepiva che la Soprintendenza aveva negato il riconoscimento dell'interesse per l'intero fabbricato e che la farmacia costituiva un'unità catastale autonoma; inoltre sottolineava che l'onere della prova per ottenere un rimborso fiscale grava sul contribuente.
La decisione
Gli appelli della contribuente sono stati accolti. In esito alla riassunzione la Commissione ha ritenuto che il criterio decisivo per estendere il regime agevolato agli immobili con vincolo parziale sia l'inscindibilità dell'elemento vincolato rispetto al complesso. Ha riconosciuto l'inscindibilità materiale, artistica ed economica del tabernacolo affrescato rispetto alla facciata e la sussistenza di oneri manutentivi e limitazioni alla proprietà tali da giustificare l'applicazione dell'art. 11 L. 413/1991. Di conseguenza è stato riconosciuto il diritto al rimborso: per la sig.ra V. (anni 2008-2011) euro 93.660,48 oltre interessi; per la sig.ra P. (anni 2008, 2009, 2010) euro 16.753,98 oltre interessi. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, ivi compreso il giudizio in Cassazione, liquidate in euro 5.000,00 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, legge 30 dicembre 1991, n. 413
art. 11, comma 2, L. 30/12/1991 n. 413
Prevede determinazione agevolata del reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico; la Commissione interpreta la norma nel senso che l'agevolazione può applicarsi anche quando il vincolo riguarda solo una porzione dell'immobile, purché tale porzione sia inscindibile dal complesso.
art. 3, legge 1 giugno 1939, n. 1089
Definisce il riconoscimento di interesse storico-artistico; serve quale parametro sostanziale per l'applicabilità dell'art. 11: la sussistenza del vincolo (anche parziale) attiva la tutela e i relativi effetti fiscali se ricorre l'inscindibilità.
artt. 37-38 DPR 29 settembre 1973, n. 602
artt. 37 e 38 DPR 602/1973
Norme procedurali in tema di riscossione e rimborso; richiamate nella fase di impugnazione per contestare la nullità o illegittimità del diniego al rimborso e per le conseguenti modalità di contestazione.
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
D.lgs. 42/2004, artt. 30, 31, 32, 34, 59
Stabilisce gli obblighi di conservazione dei beni culturali, la possibilità di interventi imposti dal Ministero e che gli oneri per tali interventi sono in linea di principio a carico del proprietario salvo concorso del Ministero in casi particolari; la trascrizione dei vincoli e le limitazioni che ne derivano vengono usate dalla Corte per giustificare l'onere economico e le limitazioni al godimento della proprietà che rendono legittima l'agevolazione fiscale.
art. 733 c.p.
Prevede responsabilità penale per danneggiamento di beni culturali; la presenza di possibili responsabilità penali è richiamata per evidenziare le ulteriori limitazioni imposte al proprietario e il peso dei vincoli.
Giurisprudenza: Corte di Cassazione, ordinanza n. 5896/2019
La Corte di Cassazione ha richiamato l'orientamento secondo cui il criterio decisivo per l'applicazione dell'art. 11 in caso di vincolo parziale è l'inscindibilità funzionale fra parte vincolata e parte non vincolata; ha ritenuto errata la decisione della CTR che aveva fondato il diniego sulla sola trasferibilità teorica del tabernacolo e ha rinviato per nuovo esame.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 11 L. 413/1991 può applicarsi anche se il vincolo di interesse storico-artistico grava soltanto su una porzione dell'immobile, purché quella porzione sia inscindibile dal complesso sotto profili materiale, artistico o economico.
- Il criterio decisivo non è la mera trasferibilità teorica dell'elemento vincolato né il rapporto quantitativo (percentuale di consistenza), ma l'inscindibilità: tecnico-materiale (possibilità effettiva di asportazione senza danno), artistica (perdita delle caratteristiche e della visibilità) ed economica (oneri di manutenzione e conservazione e limitazioni alla disponibilità).
- Per provare l'inscindibilità è opportuno documentare tecnicamente e documentalmente: provvedimenti di vincolo, fotografie dell'elemento nel suo rapporto con il fabbricato, perizie tecniche, ricevute e fatture di interventi di restauro e spese di manutenzione, atti di trascrizione del vincolo, e ogni elemento che dimostri gli oneri e le limitazioni imposte.
- L'onere della prova circa il diritto al rimborso grava sul contribuente che chiede un beneficio fiscale; tuttavia decisioni amministrative negative non sono automaticamente determinative se il contribuente produce idonea prova dell'inscindibilità e dei conseguenti oneri.
- I vincoli parziali comportano comunque obblighi e limitazioni rilevanti (interventi obbligatori, oneri economici a carico del proprietario, trascrizione, eventuale prelazione statale e responsabilità penale), elementi che rafforzano la legittimità dell'applicazione del beneficio fiscale.
- La presenza di unità catastali autonome (es. negozi o porzioni catastalmente distinte) è un elemento da valutare ma non è di per sé decisivo: conta la verifica concreta del rapporto di dipendenza/inscindibilità fra l'elemento vincolato e il resto dell'immobile.
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