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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10559/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IVA relativo al 2010 con cui l'Agenzia ha ritenuto imponibili le cessioni operate da Honda a AM Automec, riclassificandole come cessioni nazionali per la mancata sussistenza dei requisiti per la non imponibilità tipica della triangolazione all'esportazione (art. 8, co.1, lett. a) d.P.R. n.633/1972). L'Ufficio contesta in particolare l'assenza di un'originaria rappresentazione documentale dell'operazione come triangolazione volta all'esportazione e l'interruzione dell'unicità del trasporto, nonché deduce profili istruttori e di valore probatorio relativi ai documenti e ai contratti prodotti.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e conferma la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello di Honda. La Corte ritiene adeguata e sufficiente la motivazione della CTR, riconoscendo provata la 'volontà' originaria delle parti di configurare la prima cessione come passaggio intermedio finalizzato all'esportazione extracomunitaria (applicazione della cosiddetta 'teoria della volontà'). È inoltre affermato che l'interruzione del trasporto non è ostativa alla non imponibilità quando, dall'analisi complessiva degli atti (regolamenti contrattuali, bolle doganali, fatture, pagamenti, vistos doganali), risulti un vincolo di destinazione che esclude una reale signoria dominicale del primo cessionario. L'Agenzia è condannata alle spese (liquidate in complessivi euro 27.000,00) e non è tenuta al versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002 in quanto Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a)

    La Corte conferma che la fattispecie di triangolazione all'esportazione è inesente quando, sin dall'origine e nella rappresentazione documentale, vi sia la comune volontà delle parti che la prima cessione sia effettuata in vista del trasporto al cessionario estero; l'analisi è fattuale e si fonda sui documenti contrattuali, fatture e documenti doganali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamata in ordine all'onere della prova, la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente valutato la documentazione prodotta dall'impresa e gli elementi che provano l'originaria volontà delle parti.

  • art. 2967 c.c.

    Citato dalla ricorrente nella doglianza sull'oggetto della prova; la Corte non ravvisa il vizio prospettato e ritiene che il giudice di merito abbia indirizzato correttamente l'analisi sulla prova dell'accordo originario.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4

    La Corte applica i limiti del sindacato di legittimità: non sono ammissibili in cassazione censure che riconducono a mera rivalutazione del fatto o censure di motivazione non idonee a superare il 'minimo costituzionale' di cui all'art.111 Cost.; la motivazione del giudice di merito è ritenuta congrua e non meramente apparente.

  • art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c.

    Riferiti alla necessità di esame delle deduzioni difensive: la Corte rileva che la CTR ha adeguatamente esaminato gli elementi documentali e le deduzioni dell'Ufficio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nella critica circa la valutazione probatoria; la Corte reputa che il giudice di merito abbia esercitato correttamente il potere di apprezzamento delle prove.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per i parametri minimi della motivazione richiesti nella decisione di merito; la motivazione della CTR è ritenuta conforme al 'minimo costituzionale'.

  • Direttiva 2006/112/CE (art. 14 par. 1 e art. 138 par. 1)

    La giurisprudenza di legittimità e la Corte europea sono richiamate per affermare che, ove due cessioni successive diano luogo a un unico trasporto, l'esenzione può essere imputata ad una sola delle cessioni, valutando se vi sia trasferimento del potere di disporre come proprietario; il vincolo di destinazione esclude la signoria dominicale e rende neutra la prima cessione ai fini IVA.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater (introdotto dall'art.1, comma 17, l. n.228/2012)

    La norma sul contributo unificato è ritenuta inapplicabile all'Agenzia delle Entrate, essendo le Amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento tramite il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In triangolazioni internazionali IVA, la non imponibilità del primo passaggio può essere riconosciuta se, dalla valutazione complessiva dei documenti (contratti, fatture, bolle doganali, pagamenti, visti di uscita), risulta la comune volontà originaria delle parti che la prima cessione sia un passaggio intermedio finalizzato all'esportazione (teoria della volontà).
  • L'interruzione o la pluralità delle fasi del trasporto non impedisce automaticamente il riconoscimento della non imponibilità: ciò che conta è se il trasporto può essere considerato unitario e se sussiste un vincolo di destinazione che esclude la piena signoria del primo cessionario.
  • In sede di legittimità (Cassazione) non è ammessa la rivalutazione delle risultanze di fatto né una nuova valutazione delle prove; le censure devono riguardare profili di diritto o vizii gravi della motivazione (totale mancanza, apparente o contraddittoria) per essere efficaci.
  • L'onere della prova grava sulle parti che affermano fatti rilevanti; tuttavia, il giudice di merito può fondare la sua convinzione su un quadro documentale complessivo anche composto da diversi elementi indiretti che, nel loro insieme, dimostrino l'originaria rappresentazione dell'operazione.
  • La producibilità degli originali e il valore probatorio dei documenti acquisiti dall'Ufficio sono rilevanti, ma la presenza di copie o di documenti rinvenuti presso terzi non esclude di per sé la valutazione favorevole del giudice se il quadro probatorio complessivo è coerente.
  • Le amministrazioni dello Stato sono esenti dall'obbligo del pagamento del contributo unificato secondo la normativa sul meccanismo della prenotazione a debito; pertanto, non si applicano determinate pretese di versamento del contributo.

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