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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06713/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui a un operatore alberghiero era stato richiesto il pagamento di euro 42.000 a saldo di fatture rimaste insolute. L’opponente aveva contestato la competenza territoriale del Tribunale adito, aveva dedotto di avere già pagato in contanti euro 35.000 e aveva proposto domanda riconvenzionale per asseriti vizi dei beni forniti. I giudici di merito hanno qualificato il rapporto come compravendita di mobili d’arredo, applicando l’art. 1495 c.c. e dichiarando la decadenza dalla garanzia per mancata tempestiva denuncia dei vizi, oltre a ritenere non provato il pagamento in contanti. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1470, 1495, 1655 e 1667 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo: secondo lui dalle deposizioni testimoniali emergeva che non si trattava di mera vendita di mobili seriali, ma di contratto di appalto, sicché avrebbe dovuto applicarsi l’art. 1667 c.c., con il relativo termine di sessanta giorni per la denuncia dei vizi. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, il ricorso censurava in realtà solo l’omesso esame di un fatto decisivo; inoltre, trattandosi di doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era proponibile senza indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado, onere non assolto dal ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze di violazione di legge erano solo conseguenziali alla censura di omesso esame del fatto decisivo e che, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non era deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. senza dimostrare la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché l’intimata non si è costituita; è stato invece dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1470 c.c.

    richiamato dal ricorrente nella prospettazione della qualificazione del contratto come compravendita o appalto, senza che la Corte ne affronti un’interpretazione autonoma

  • art. 1495 c.c.

    ritenuto applicabile dai giudici di merito alla fornitura di mobili d’arredo qualificata come compravendita; la Corte di cassazione non entra nel merito di tale qualificazione perché il ricorso è inammissibile

  • art. 1655 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la natura di appalto del rapporto

  • art. 1667 c.c.

    invocato dal ricorrente quale disciplina applicabile in caso di appalto, con termine di sessanta giorni per la denuncia dei vizi

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme il ricorso per cassazione non può essere proposto ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. se le sentenze di merito si fondano sulle stesse ragioni di fatto

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme senza l’indicazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione deduce formalmente violazione di legge ma in sostanza mira a contestare il mancato esame di un fatto decisivo, la censura va qualificata secondo la sua reale sostanza e può risultare inammissibile se non supportata da una corretta deduzione del vizio.
  • In presenza di sentenza d’appello conforme alla decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La qualificazione del rapporto come compravendita o appalto rileva ai fini del regime di garanzia per vizi, ma la relativa censura non può essere scrutinata in cassazione se veicolata in modo processualmente inidoneo.
  • La doppia conforme preclude il riesame del merito fattuale attraverso la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, salvo puntuale dimostrazione della diversità delle basi fattuali delle decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravenditaAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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