Cassazione Civile, Ordinanza n. 20379/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro intercorso tra un dipendente e una ditta individuale poi proseguita, sul piano passivo, nei confronti dell'erede del titolare. In appello il lavoratore aveva ottenuto il riconoscimento del diritto al pagamento del T.F.R. e dell'indennità di preavviso, con inclusione nella base di calcolo di un c.d. premio aziendale percepito continuativamente dal 2001 al 2013; era stata invece respinta la domanda risarcitoria proposta dal datore per asseriti danni derivanti dalla cattiva e tardiva esecuzione di lavori affidati dalla Provincia. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2033 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il premio aziendale non avesse natura retributiva perché privo di obbligatorietà, non previsto da accordi collettivi o pattuizioni individuali, non sorretto da uso aziendale e corrisposto soltanto a due dipendenti; con il secondo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo in relazione al rigetto del proprio credito risarcitorio, deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la prova della grave inadempienza del lavoratore quale responsabile di cantiere, nonostante la documentazione prodotta, compreso un verbale di accertamento danni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, rilevando altresì la presenza di una doppia conforme sui capi relativi al T.F.R. e alla domanda risarcitoria, circostanza che limita il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale. Nel merito residuo, ha confermato la correttezza della qualificazione del premio aziendale come elemento retributivo: la sua corresponsione era stata continuativa per l'intera durata del rapporto, di importo fisso, e soggetta a contribuzione previdenziale e a ritenuta IRPEF, integrando così i requisiti dell'obbligatorietà/onerosità, corrispettività e determinabilità. Conseguentemente è stata confermata anche l'inclusione del premio nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di preavviso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa ripetizione delle somme corrisposte come premio aziendale, ma la Corte non ne ha accolto la lettura perché ha qualificato l'erogazione come retributiva e non come pagamento indebito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
indica i motivi di ricorso dedotti; la Corte ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente rubricate come violazione di legge e vizio motivazionale, tendessero in realtà alla rivalutazione del fatto e della prova.
applicato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
citata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, poiché la scelta e la ponderazione delle prove spettano al giudice di merito.
- La corresponsione continuativa di un emolumento al dipendente, specie se di importo fisso e assoggettato a contribuzione previdenziale e tassazione fiscale, è indice rilevante della sua natura retributiva.
- Un'erogazione è retributiva quando presenta caratteri di determinatezza o determinabilità, obbligatorietà, onerosità e corrispettività; al contrario, la liberalità datoriale richiede l'assenza di un obbligo e il collegamento a eventi eccezionali e non ricorrenti.
- Quando il datore deduce che un'emolumento corrisposto con continuità non sia dovuto, grava su di lui l'onere di dimostrarne la natura non retributiva e la cessazione della causa debendi.
- La presenza di una doppia conforme sui capi decisori limita ulteriormente la possibilità di far valere in cassazione il vizio di motivazione sul fatto controverso.
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