Cassazione Civile, Ordinanza n. 03946/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un'azione risarcitoria proposta dal fallimento di una società contro la banca, assumendo che tra la società poi fallita e la banca cedente fosse intervenuto un negozio di cessione pro solvendo di crediti verso società del gruppo, a fronte del quale la cessionaria aveva trasferito alla banca il proprio portafoglio clienti come corrispettivo. Secondo l'attore, la banca avrebbe trattenuto i titoli rappresentativi dei crediti senza trasferire o consentire la riscossione di quanto dovuto, sicché la curatela chiedeva il risarcimento del danno pari al valore dei crediti ceduti, detratto solo il corrispettivo rimasto insoluto, con compensazione ex artt. 1241 c.c. e 56 l. fall. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello rigettava sia l'appello principale della banca sia l'incidentale del fallimento. In cassazione la banca deduceva: violazione degli artt. 1260 ss. c.c., 1967 c.c., 1362 c.c. e 116 c.p.c. per contestare l'accertamento dell'esistenza della cessione e la qualificazione del rapporto; errato apprezzamento del contenuto di precedenti decisioni asseritamente preclusive; erronea esclusione della natura transattiva dell'accordo e della sua nullità per difetto di forma scritta; errata quantificazione del danno; violazione dell'art. 156 c.p.c. per la ritenuta insussistenza della risoluzione del negozio; nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione dell'art. 72 l. fall. per l'applicabilità della disciplina della vendita alla cessione di credito. Il fallimento proponeva ricorso incidentale tardivo su valutazione delle prove, determinazione del credito e degli interessi moratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della banca perché diretto, in larga parte, a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove operate dai giudici di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale, non ricorrente. Ha inoltre rilevato che i motivi non si confrontavano con le specifiche rationes decidendi della sentenza impugnata: in particolare, la non rilevanza di decisioni rese inter alios, la mancata deduzione del presupposto della transazione (esistenza di una controversia tra le parti), l'esclusione della risoluzione per mancata prova della clausola risolutiva espressa, e l'inconferenza delle censure sull'art. 72 l. fall. Quanto al ricorso incidentale del fallimento, la Corte lo ha dichiarato inefficace perché tardivo e condizionato all'ammissibilità del ricorso principale, poi dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato con riferimento alla disciplina della cessione del credito; le censure sulla sua violazione sono state ritenute inammissibili perché miravano a rivalutare i fatti e le prove.
invocato per contestare l'interpretazione dell'accordo, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non colpisse la ratio decidendi e sollecitasse una nuova valutazione del contenuto negoziale.
richiamato per sostenere la natura transattiva dell'accordo; la Corte ha escluso il vizio perché mancava la deduzione del presupposto essenziale della transazione, cioè una controversia in atto.
richiamato dalle parti per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che non è ammesso in cassazione un nuovo esame del materiale istruttorio.
invocato per la pretesa risoluzione del negozio; motivo inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi, fondata sull'assenza di prova della clausola risolutiva espressa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che la motivazione esistesse ed fosse sufficiente, non apparente.
invocato in tema di riparto dell'onere della prova e valutazione della documentazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché miravano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
richiamato per contestare la percezione del contenuto delle prove; la Corte ha escluso che il motivo introducesse un vizio di legittimità e non una rivalutazione del merito.
richiamato dalla curatela per sostenere la compensazione tra crediti reciproci nel quadro della domanda risarcitoria.
richiamato dalla curatela per la compensazione in ambito fallimentare tra il debito risarcitorio e il corrispettivo non versato.
la Corte ha ritenuto non specifica e non conferente la censura di violazione della norma, osservando che la decisione di merito aveva assimilato la cessione dietro corrispettivo alla vendita nella disciplina previgente.
applicato per dichiarare inefficace il ricorso incidentale tardivo, in quanto il ricorso principale era stato dichiarato inammissibile.
richiamato per il calcolo del termine breve di impugnazione ai fini dell'inefficacia del ricorso incidentale tardivo.
richiamato per precisare che il rispetto del termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale non salva il ricorso incidentale tardivo se il principale è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
versione ante riforma 2006
la Corte di merito, confermata sul punto, aveva ritenuto applicabile la norma previgente anche ai contratti di cessione dietro corrispettivo, assimilati alla vendita.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea individuazione o applicazione della norma astratta; se invece mira a rimettere in discussione la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: una censura che non aggredisca la specifica base argomentativa della decisione non può essere scrutinata nel merito.
- La qualificazione di un accordo come transazione richiede la deduzione e la prova dell'esistenza di una controversia tra le parti; in difetto di tale presupposto, non è censurabile in cassazione la decisione che escluda la natura transattiva del negozio.
- La deduzione della risoluzione contrattuale per clausola risolutiva espressa postula la prova dell'esistenza e dell'operatività della clausola stessa; in mancanza, la censura che presupponga tale clausola è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi contraria.
- Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale, proposto tempestivamente o meno, viene dichiarato inammissibile; il rispetto del termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale non è sufficiente a conservarne l'efficacia.
- La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza espone una ragione decidendi intellegibile e non meramente assertiva, anche se la parte non la condivida.
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