Sentenza del 31/01/2024 n. 2937 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’invito al pagamento n. 237/2018 per la TARI 2017. La contribuente aveva ottenuto nei precedenti gradi l’esclusione dalla tassazione delle superfici in cui produceva prevalentemente rifiuti da imballaggi terziari, avviati autonomamente a recupero tramite imprese specializzate. Il Comune ha proposto sei motivi: (1) nullità della motivazione per illogicità e contraddittorietà; (2) violazione della disciplina sui rifiuti e della TARI, sostenendo che gli imballaggi fossero assimilabili e conferibili al servizio comunale; (3) contestazione della prova della produzione prevalente di rifiuti terziari e richiesta di applicare una riduzione per produzione promiscua; (4) omessa pronuncia sull’insufficienza della dichiarazione TARI; (5) violazione degli obblighi dichiarativi per mancata indicazione della tipologia dei rifiuti; (6) illegittima esclusione integrale delle superfici dalla TARI, dovendosi comunque applicare la quota fissa.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo: la motivazione della sentenza regionale era comprensibile e, secondo la disciplina applicabile del D.Lgs. n. 152/2006, gli imballaggi terziari sono sottoposti a un regime speciale, non possono essere immessi nel normale circuito dei rifiuti urbani e non sono assoggettabili alla privativa comunale; l’assimilazione prevista dal regolamento comunale va disapplicata sul punto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contestava in realtà l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito. Il quarto e il quinto motivo sono stati rigettati: pur rilevando l’omessa pronuncia sulla questione dichiarativa, la Cassazione l’ha decisa nel merito, osservando che la contribuente aveva presentato una dichiarazione indicante rifiuti speciali non assimilabili smaltiti privatamente e che le carenze informative possono essere integrate anche in giudizio. Il sesto motivo è stato accolto: l’esclusione riguarda la quota variabile della TARI, collegata alla quantità di rifiuti urbani o assimilati effettivamente conferiti, ma non la quota fissa, destinata a coprire i costi generali e indivisibili del servizio. La sentenza regionale è stata cassata limitatamente a questo profilo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 183, 195, 198, 218, 221 e 226
Come allora già rilevato dalla Corte - con riferimento al D.Lgs. n. 22 del 1997 ma con conclusioni che, come anticipato, trovano conferma nella disciplina posta dal D.Lgs. n. 152 del 2006 - i rifiuti da imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro gestione (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento), così che i regolamenti comunali che abbiano proceduto ad una tale assimilazione, vanno disapplicati, in parte qua, dal giudice tributario; ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale.
Gli imballaggi secondari e terziari e i relativi rifiuti seguono un regime speciale di gestione. In particolare, gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito comunale; il regolamento comunale che li assimili ai rifiuti urbani deve essere disapplicato dal giudice tributario.
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 684 e 685
Però, per come assume lo stesso ricorrente, nella fattispecie la dichiarazione era stata resa dalla contribuente, oltretutto con specifico riferimento a "rifiuti speciali non assimilabili al servizio comunale smaltiti da apposita ditta con servizio privato"; e, come rimarcato dalla Corte, mentre il difetto della dichiarazione non può che essere sanato (solo) per il futuro - a riguardo, dunque, degli anni di imposta non ancora scaduti - l'avvenuta presentazione, così come nella fattispecie, ne legittima l'integrazione, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio.
La dichiarazione TARI ha efficacia anche per gli anni successivi finché non intervengano modifiche rilevanti. Se una dichiarazione è stata presentata, le informazioni possono essere integrate, anche in giudizio; la mancanza originaria della dichiarazione, invece, non è sanabile retroattivamente per annualità già scadute.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, artt. 3, 6 e 7
Ne consegue, in conclusione, che - esclusa l'applicazione del tributo con riferimento alla sua quota variabile - ne residua la relativa applicazione a riguardo della quota fissa che, come detto, attiene ai costi generali del servizio e che prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali.
La tariffa è composta da quota fissa e quota variabile. Se il contribuente dimostra di produrre esclusivamente rifiuti speciali o imballaggi terziari smaltiti autonomamente, può essere esclusa la quota variabile; resta dovuta la quota fissa, destinata ai costi generali del servizio.
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 639 e 651
Ne consegue, in conclusione, che - esclusa l'applicazione del tributo con riferimento alla sua quota variabile - ne residua la relativa applicazione a riguardo della quota fissa che, come detto, attiene ai costi generali del servizio e che prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali.
La TARI finanzia il servizio di raccolta e smaltimento e la sua commisurazione segue i criteri tariffari del D.P.R. n. 158/1999. L’esclusione dalla quota variabile per mancata produzione o conferimento di rifiuti urbani non comporta automaticamente l’esenzione dalla quota fissa.
Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
La nullità per vizio della motivazione ricorre solo in presenza di un’anomalia radicale che renda la motivazione inesistente o incomprensibile; non basta lamentare insufficienza o criticare l’interpretazione giuridica adottata.
Codice di procedura civile, art. 112
Deve ritenersi consentito alla Corte, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, di omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, così decidendo la causa nel merito, allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, e non risultando, per l'appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto.
Anche quando il giudice d’appello abbia omesso di pronunciarsi su un motivo, la Cassazione può decidere direttamente la questione di diritto se essa è infondata e non servono ulteriori accertamenti di fatto.
Codice civile, art. 2697, e Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Come, poi, la Corte ha ripetutamente rimarcato, la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, e che per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.
La violazione dell’onere della prova sussiste se il giudice lo assegna alla parte sbagliata. La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con una diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite: il giudice può attribuire a una prova maggiore forza persuasiva, secondo l’art. 116 c.p.c.
Costituzione, art. 111, secondo comma, e Codice di procedura civile, art. 384
Deve ritenersi consentito alla Corte, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, di omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, così decidendo la causa nel merito, allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, e non risultando, per l'appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto.
In applicazione dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo, la Cassazione può evitare un rinvio e decidere nel merito una questione di diritto non fondata quando non occorrano nuovi accertamenti fattuali.
Massime di principio
- Gli imballaggi terziari e i relativi rifiuti non possono essere assimilati ai rifiuti urbani né inseriti nel normale circuito di raccolta comunale; un regolamento locale che li assimili va disapplicato dal giudice tributario.
- La produzione e lo smaltimento autonomo di rifiuti non urbani può escludere la quota variabile della TARI sulle superfici interessate, ma non comporta di per sé l’esenzione dalla quota fissa, che copre i costi generali del servizio.
- Il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare la tipologia dei rifiuti prodotti e il loro avvio a recupero o smaltimento autonomo; la valutazione di perizie e documenti da parte del giudice di merito non è normalmente riesaminabile in Cassazione come semplice contestazione della forza probatoria.
- La presentazione di una dichiarazione TARI, anche se contestata come incompleta, consente di integrarne le informazioni in sede amministrativa o giudiziale; la mancanza della dichiarazione non produce invece una sanatoria retroattiva per annualità già scadute.
- In Cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia radicalmente mancante, apparente o incomprensibile; la mera insufficienza della motivazione o il dissenso sull’interpretazione della legge non bastano.
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