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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34621/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento di un livello contrattuale superiore rispetto a quello attribuito, sostenendo che le mansioni concretamente svolte nel periodo controverso fossero riconducibili alla declaratoria del livello superiore e, conseguentemente, il pagamento delle differenze retributive maturate. La Corte d'appello aveva però respinto l'appello, ritenendo che le mansioni effettivamente svolte rientrassero nel livello di appartenenza, caratterizzato da elevate competenze specialistiche, autonomia e decisionalità entro i principi e le procedure di settore, e che mancassero i connotati del livello superiore rivendicato. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto un unico motivo, formalmente prospettato come violazione di legge e di contratto collettivo, omesso esame di elementi decisivi e violazione dell'art. 112 c.p.c.; ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe considerato solo la contrattazione collettiva più recente, trascurando i precedenti CCNL, i quali non richiedevano funzioni eminentemente direttive per il riconoscimento dell'inquadramento superiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che il motivo cumulava in modo promiscuo censure eterogenee — violazione di legge, violazione di contratto collettivo, omesso esame e error in procedendo ex art. 112 c.p.c. — senza chiarire quale specifico vizio fosse riferibile a ciascuna doglianza, impedendo così l'esatta individuazione del devolutum. Ha inoltre evidenziato che, essendo stata dedotta la violazione di più contratti collettivi, il ricorrente non ne aveva indicato l'integrale produzione né la collocazione processuale, richiamando solo stralci delle declaratorie. La memoria depositata non poteva supplire ai difetti originari del ricorso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere ricondotti con chiarezza a uno dei vizi tipici previsti dalla norma; non è ammissibile cumulare in modo indistinto violazioni di legge, omesso esame ed error in procedendo senza specificare il vizio denunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere formulata come specifica censura processuale e non confusa con altri vizi eterogenei.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L'interpretazione del contratto collettivo va censurata in cassazione in modo specifico, indicando chiaramente quali clausole e quali canoni ermeneutici siano stati violati.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La memoria depositata nella fase camerale ha funzione meramente illustrativa e non può integrare o riformulare motivi di ricorso originariamente inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza processuale nei casi previsti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in un unico motivo censure eterogenee senza una chiara scomposizione dei singoli vizi denunciati e senza consentire l'esatta individuazione del thema decidendum.
  • Quando si invoca la violazione di contratti collettivi, il ricorrente deve indicare la loro integrale produzione o la precisa sede processuale in cui essi sono rinvenibili; il richiamo a soli stralci o declaratorie non è sufficiente.
  • La memoria successiva al ricorso ha funzione solo illustrativa e chiarificatrice: non può sanare carenze originarie del motivo né introdurre nuove censure o integrazioni sostanziali.
  • La censura relativa all'inquadramento superiore deve essere costruita in modo specifico, collegando le mansioni allegatamente svolte alle declaratorie contrattuali rilevanti e ai parametri ermeneutici applicabili.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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