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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34042/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Giudice dell'esecuzione di Roma aveva rideterminato in senso più favorevole la pena detentiva e la multa irrogate con sentenza irrevocabile del 21/03/2012, ritenendo che fosse tornato in vigore il testo previgente dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a seguito di pronunce costituzionali. La Procura impugnava sostenendo che il Tribunale aveva applicato erroneamente la cornice edittale da mesi 6 ad anni 4 (che si riferisce alle "droghe leggere") mentre il fatto riguardava "droghe pesanti" (cocaina) per le quali, nel testo previgente, la pena detentiva era la reclusione da 1 a 6 anni e pertanto la rideterminazione non poteva incidere sulla parte detentiva ma al massimo sulla pena pecuniaria; inoltre le modifiche legislative successive più favorevoli non potevano trovare applicazione per fatti commessi anteriormente al 23/12/2013.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: il Giudice dell'esecuzione ha errato nel ritenere reviviscente la cornice edittale più favorevole (6 mesi-4 anni) per il reato relativo a cocaina, poiché quella più favorevole si riferiva alle "droghe leggere" mentre per le "droghe pesanti" la pena detentiva previgente era da 1 a 6 anni. La Corte ha inoltre precisato che le modifiche del 2013, pur più favorevoli, non potevano operare per fatti anteriori al 23/12/2013 nel modo invocato. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 620, lett. d) c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il testo previgente è stato distinto a seconda della natura della sostanza: la cornice 6 mesi - 4 anni si riferiva alle "droghe leggere", mentre per le "droghe pesanti" (es. cocaina) il previgente limite detentivo era 1 - 6 anni; la reviviscenza del testo previgente non autorizzava la rideterminazione in senso più favorevole della pena detentiva per fatti relativi a droghe pesanti.

  • d.l. n. 272 del 2005 convertito con modificazioni dalla L. n. 49 del 2006

    Riforma che aveva modificato i limiti edittali dell'art. 73: la pronuncia di incostituzionalità di parti di tale riforma ha determinato questioni sulla reviviscenza del previgente regime, ma la Cassazione ricorda la necessità di distinguere i casi (droghe leggere vs pesanti) prima di applicare la reviviscenza.

  • d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10

    Modifiche più favorevoli al reo intervenute successivamente; la Corte osserva che, ai fini della rideterminazione in sede esecutiva, tali modifiche non possono trovare applicazione quando il fatto è commesso anteriormente al 23/12/2013 nella misura invocata dal giudice dell'esecuzione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014

    La pronuncia ha dichiarato incostituzionale parte della riforma del 2005 e ha determinato la reviviscenza di limiti edittali antecedenti, ma la loro incidenza varia a seconda che il fatto riguardi "droghe leggere" o "droghe pesanti"; la Cassazione richiama tale distinzione e il corretto ambito di applicazione.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Principio secondo cui la legge penale più favorevole si applica ma eventi legislativi sopravvenuti non producono effetti sulle pronunce già irrevocabili; la Corte lo evoca per escludere l'applicazione delle modifiche più favorevoli quando in contrasto con la situazione temporale del fatto e della sentenza irrevocabile.

  • art. 620, lett. d) c.p.p.

    Norma che consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata; la Corte ha usato questa disposizione per annullare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019

    Pronuncia richiamata dall'istanza di rideterminazione ma che la Corte di cassazione ha ritenuto non applicabile al caso specifico nella misura invocata dal giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • In sede esecutiva la rideterminazione della pena richiede verifica puntuale del testo normativo applicabile al fatto, distinguendo tra diversi tipi di sostanze ("droghe leggere" vs "droghe pesanti"), perché le cornici edittali possono differire.
  • La reviviscenza di un testo normativo previgente a seguito di pronunce di incostituzionalità va valutata con attenzione: non sempre comporta automaticamente una riduzione della pena detentiva per tutti i reati disciplinati dalla norma originaria.
  • Le modifiche legislative successive più favorevoli non si applicano automaticamente alle pronunce irrevocabili o ai fatti commessi anteriormente alla data di efficacia della norma favorevole; occorre rispettare i limiti temporali e i principi del diritto penale nel tempo.
  • Quando si impugna un provvedimento di esecuzione è cruciale contestare specificamente quale parte della cornice edittale sarebbe applicabile e dimostrare l'errore del giudice sull'individuazione della categoria della sostanza o sul momento temporalmente rilevante.
  • La Corte di cassazione può annullare senza rinvio (art. 620 c.p.p.) quando l'errore di diritto dell'organo esecutivo è manifesto e non richiede ulteriore istruzione o valutazione di merito.

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